Bonus facciate 2021: le 3 condizioni di accesso alla detrazione fiscale del 90%

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31/12/2021 la detrazione fiscale del 90% prevista per il recupero delle facciate, ecco le 3 condizioni di accesso

di Redazione tecnica - 25/01/2021
Aggiornato il: 25/04/2021

Fino al 31 dicembre 2021 si potrà fruire della detrazione fiscale del 90% dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate).

Bonus facciate e Legge di Bilancio 2021

Tra le varie proroghe inserite nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) c’è, infatti, quella relativa al bonus facciate. L'art. 1, comma 59 della nuova Legge di Bilancio ha previsto la proroga al 2021 per una delle detrazioni fiscali più apprezzate dai contribuenti, soprattutto per la facilità e chiarezza delle condizioni di accesso.

Sono, infatti, 3 le condizioni previste dalla normativa:

  • la prima riguarda l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata;
  • la seconda la visibilità delle facciate;
  • la percentuale di intonaco su cui intervenire.

L’ubicazione degli edifici

Per prima cosa, l’art. 1, comma 219 della Legge di Bilancio 2020 ha previsto che il bonus facciate spetti a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona "A" o "B" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone "A" o "B" della zona territoriale dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Ricordiamo che secondo l’art. 2 del decreto n. 1444/1968 sono classificate «zone territoriali omogenee:

  • A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

Non essendo tale classificazione obbligatoria, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se non dovessero risultare tali zone omogenee, l’importante è che gli edifici ti trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali "A" o "B".

La visibilità delle facciate

Un requisito sul quale si è disquisito molto in sede di interpelli all’Agenzia delle Entrate, riguarda la visibilità su strada delle facciate su cui si vuole fruire del bonus 90%. Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che il bonus facciate non spetta, tra l'altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

È, infatti, necessario che la facciate sulla quale si vuole fruire del beneficio fiscale del 90% sia visibile dalla strada o suolo pubblico. Nel caso, ad esempio, di un immobile all’interno di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione che non può essere visibile da strada o suolo pubblico, l'intervento sull'involucro esterno non rientra tra quelli agevolabili.

La percentuale di intonaco su cui intervenire

Ultimo requisito riguarda la percentuale di intonaco su cui intervenire. L’art. 1, comma 220 della Legge di Bilancio 2020 prevede, infatti, che:

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Sull’argomento abbiamo pubblicato un approfondimento a cura dell’ing. Daniele Neri che ha precisato:

un intervento che prevede il rifacimento dell’intonaco per una superficie superiore al 10% di quella disperdente complessiva viene classificato come “riqualificazione energetica”. Se invece l’intervento previsto riguarda una superficie inferiore o soltanto la nuova tinteggiatura delle facciate, anche nella loro totalità, esso non rientra nel campo di applicazione del decreto requisiti minimi (punto 1.4.3) e non deve pertanto rispettare alcun limite di trasmittanza (rientrando comunque nelle detrazioni fiscali del Bonus facciate).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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