Adempimenti tributari, in Gazzetta Ufficiale la proroga

In Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 7/2021 con la proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari

di Redazione tecnica - 02/02/2021

Approvata la proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari.

In Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 7/2021

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021 il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7 recante “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Proroghe di termini in materia tributaria

Il decreto-legge in argomento, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 95 del 29 gennaio 2021, contiene nell’articolo 1 alcune disposizioni di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le modifiche al Decreto Rilancio

Il nuovo Decreto-Legge n. 7/2021 modifica l'art. 157 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo, in sintesi, un ulteriore differimento dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari.

Entrando nel dettaglio:

- gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;

- i seguenti atti:

  • comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
  • atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
  • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 ,n. 641;

sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

- I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b) , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

  • alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

- Agli atti di accertamento tributari notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

Le modifiche al Decreto #CuraItalia

Modifiche anche al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto #CuraItalia), convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Sostituito il comma 1 dell'art. 68 che prevede:

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Altra modifica al Decreto Rilancio, in questo caso all'art. 152 con il quale viene prorogato al 28 febbraio 2021 il termine relativo alla sospensione dei termini di pignoramento relativi a stipendi e pensioni.

Misure urgenti in ambito penitenziario

In considerazione, poi, del protrarsi dell’emergenza sanitaria e allo scopo di contenerne le conseguenze in ambito carcerario, il testo proroga, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che consentono la concessione, ai condannati ammessi al regime di semilibertà, di licenze premio di durata straordinaria, il riconoscimento, a specifiche categorie di condannati, di permessi premio di durata eccedente quella ordinaria e, infine, un più agevole accesso alla detenzione domiciliare ai condannati con un limitato residuo di pena da espiare.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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