Codice dei contratti: In Sicilia procedure semplificate

Fatte salve, sino al 31 dicembre 2021, le procedure semplificate, di cui al D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020

di Redazione tecnica - 06/02/2021

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il Decreto dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione siciliana 28 dicembre 2020 recante “Aggiornamento periodico dell’Albo unico regionale (Articolo 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.)”.

Aggiornamento dell'albo unico regionale

Con il decreto in argomento è approvato ed aggiornato alla data del 23 dicembre 2020, l’Albo unico regionale ex art. 12, comma 4, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, costituito dall'elenco degli operatori economici allegato al decreto, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento degli incarichi professionali di importo complessivamente inferiore ad € 100.000,00, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Restano salve le procedure semplificate

Nell’articolo 2 del provvedimento è specificato che sono fatte salve, sino al 31 dicembre 2021, le procedure semplificate, acceleratorie e derogatorie di cui al Decreto-legge 16 luglio 2020,  n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”  come convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120,  applicate in Sicilia.

Direttiva Regione siciliana

Come precisato, però, nella Direttiva DRT prot. n. 186673 del 16 dicembre 2020, in caso di non ricorso alle predette procedure di cui al D.L. n. 76/2020 come convertito con legge n. 120/2020 e come da parere dell’ANAC del 4 agosto 2020, è fatto obbligo agli Enti di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed ai Dipartimenti regionali, per l’affidamento degli incarichi professionali di cui all’articolo 1 del decreto stesso di attingere, esclusivamente, dall'Albo unico regionale di cui all’articolo 1 del decreto stesso rispettando i principi di cui all’art. 30, comma 1, agli artt. 34 e 42 (conflitto di interesse) del codice dei contratti, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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