ACCESSO AI BENEFICI PER I MUTUI PRIMA CASA CON AUTOCERTIFICAZIONE

Pubblicata la terza circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanza 30 aprile 2009, prot. 35256 recante "Istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto...

08/05/2009
Pubblicata la terza circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanza 30 aprile 2009, prot. 35256 recante "Istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa" e che segue le due circolari del 28 dicembre 2008 e del 13 febbraio 2009.

La nuova circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze fa seguito al provvedimento del 4 marzo 2009 dell'Agenzia delle Entrate che, dando esecuzione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, ha stabilito le modalità per la comunicazione alle banche ed agli intermediari finanziari degli elenchi dei contribuenti per i quali sussistono le condizioni per accedere alle agevolazioni, precisando che i contribuenti aventi diritto alle agevolazioni ma non inclusi nell'elenco, possono, comunque, chiedere l'applicazione del beneficio mediante apposita autocertificazione.

Come precisato nella nuova circolare del MEF, i soggetti interessati per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 2 del dl 185/2008, ma che non sono stati inclusi nell'elenco dell'Agenzia delle entrate, possono presentare, entro il 31 gennaio 2010, apposita istanza alla banca o all'intermediario finanziario, allegando idonea autocertificazione. Analogamente, coloro i quali sono inclusi nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate ma per un immobile diverso da quello per il quale desiderano richiedere l'agevolazione, possono presentare istanza preceduta da un'apposita variazione all'elenco da parte dell'Agenzia, su richiesta dell'interessato.

La circolare del MEF ha, inoltre, chiarito che per i mutuatari titolari di un conto corrente presso una banca diversa dalla mutuante, il contributo previsto dal dl 185/2008 deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata; nel caso ciò non sia possibile, il contributo deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all'1,38% - corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d'Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 - per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l'effettivo accredito.

Infine, qualora il mutuo risulti intestato a due o più mutuatari, di cui solo alcuni soddisfino i requisiti di legge, il contributo è riconosciuto sulla quota della rata corrispondente alla quota degli intestatari in possesso dei requisiti sul totale degli intestatari.


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