ANAC: Pubblicate le nuove linee guida sul RUP

L’ANAC ha pubblicato la determinazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017 relativa all’aggiornamento delle linee guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del re...

30/10/2017

L’ANAC ha pubblicato la determinazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017 relativa all’aggiornamento delle linee guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Le nuove linee guida modificate rispetto a quelle in atto vigenti per tenere conto delle modifiche introdotte dal decreto correttivo (D.lgs. n. 56/2017) entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

L’aggiornamento delle linee guida n. 3 arriva dopo il parere del Consiglio di Stato n. 2040 del 25/9/2017 (leggi articolo) che ha fatto seguito ad una consultazione pubblica promossa dall’ANAC  che ha visto la partecipazione di 5 amministrazioni e società pubbliche; 11 dipendenti pubblici; 6 associazioni di categoria; 1 libero professionista; 7 altri soggetti, per un totale di 30 partecipanti.

L’ANAC per rendere agevole la lettura del documento e l’individuazione delle modifiche intervenute rispetto al testo originario, ha evidenziato in grassetto le disposizioni di nuova introduzione.

È opportuno precisare che il Codice dei contratti di cui al d.lgs. 56/2017 ha ampliato l’ambito oggettivo delle Linee guida, prevedendo che le stesse disciplinino, altresì, i presupposti e le modalità di nomina del RUP. Nella versione originale delle Linee guida tali materie, in assenza di un’espressa delega, erano state disciplinate ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice con previsioni di moral suasion aventi natura non vincolante. All’esito della modifica introdotta, è stata eliminata la distinzione tra disposizioni delle Linee guida aventi natura vincolante e previsioni non vincolanti e, pertanto, tutte le disposizioni contenute nel documento in esame assumono natura vincolante.

Inoltre, il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche all’art. 3, comma 1, del codice, prevedendo nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale) e all’art. 31, individuando con chiarezza il momento (atto di adozione o di aggiornamento dei programmi triennale e biennale o atto di avvio di ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione) in cui deve essere disposta la nomina del RUP. A seguito di tali innovazioni sono state aggiornate le disposizioni del punto 5.1 ed è stato snellito il punto 2.1. Con riferimento alle previsioni relative alle attività svolte dal RUP nella fase della progettazione, all’esito dell’adozione del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del codice, dovrà esserne valutata la compatibilità con le disposizioni del decreto stesso che individuano il contenuto della progettazione nei tre livelli essenziali. Hanno subito modifiche anche le disposizioni del paragrafo 6, a seguito dell’abolizione del collegio consultivo tecnico e dell’introduzione dell’art. 113 bis del codice che stabilisce i termini per il rilascio del certificato di pagamento. Altri aggiornamenti delle Linee guida si sono resi necessari per chiarire la portata di alcune norme, su segnalazioni pervenute dagli stakeholder.

Tra le osservazioni che non hanno trovato accoglimento vengono segnalate le seguenti:

  1. La richiesta di consentire lo svolgimento delle funzioni di RUP per determinati importi a soggetti privi dei requisiti professionali richiesti che abbiano già svolto l’incarico per quegli importi. Una tale deroga al possesso dei requisiti, in carenza di informazioni in ordine alle modalità di svolgimento dell’incarico, è stata interpretata come contraria alla volontà del legislatore di garantire una maggiore specializzazione del RUP e, in generale, delle stazioni appaltanti.
  2. La richiesta di fornire specifiche indicazioni per guidare l’azione del RUP nello svolgimento della verifica dei motivi di ricorso a mezzi alternativi di prova e della verifica della validità della valutazione di conformità e degli accreditamenti (art. 82 del codice). L’osservazione non è stata accolta in considerazione dell’eccessivo dettaglio delle indicazioni proposte e del fatto che nelle Linee guida non vengono fornite indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività, ma sono individuati i compiti del RUP e i requisiti professionali allo stesso richiesti.
  3. L’esigenza di verificare la compatibilità della descrizione delle attività del RUP nella fase della progettazione con le previsioni del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del codice con cui il MIT individuerà i contenuti della progettazione nei tre livelli essenziali. Sul punto, è stato ritenuto opportuno rinviare la verifica proposta all’esito dell’approvazione del decreto citato, limitandosi per il momento a fornire indicazioni valide a normativa vigente.

In allegato la nuova determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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