Abusi edilizi: Demolizione anche se l'immobile è stato venduto

Con la pubblicazione del Decreto 22 luglio 2016 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Modelli e linee guida relativi ...

03/11/2016

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Con la pubblicazione del Decreto 22 luglio 2016 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire” (leggi news) tornano d’attualità alcune sentenze della Corte di Cassazione sulla demolizione dei manufatti abusivi e tra le tante è significativa la sentenza n. 36383 del 9 settembre 2015 ribadita dalla successiva sentenza n. 45433 del 27 ottobre 2016.

La demolizione di un manufatto abusivo è un provvedimento – è precisato nella sentenza n. 36383 - che ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguita nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. Pertanto, l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente.

L’ordine di demolizione ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso, né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione. La conseguenza, in caso di acquisizione del bene per successione a causa di morte, consiste nel fatto che l’ordine di demolizione conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede del condannato, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico o urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell’avente causa del condannato.

In senso conforme alla citata pronuncia anche la precedente senteza della Cassazione n. 22853 del 29-03-2007, secondo cui “l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente” ed, anche, la sentenza della Cassazione n. 37120 dell’11/5/2005 in cui è precisato che  “l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, ex art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso, nè la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione“.

In allegato la sentenza n. 36383 del 9 settembre 2015.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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