Addio alla carta: dall'1 giugno 2015 il Catasto si aggiorna solo online

Dall'1 giugno 2015 gli atti di aggiornamento catastale viaggeranno esclusivamente online. Diventa obbligatorio, infatti, l'invio via web all'Agenzia delle En...

01/06/2015
Dall'1 giugno 2015 gli atti di aggiornamento catastale viaggeranno esclusivamente online. Diventa obbligatorio, infatti, l'invio via web all'Agenzia delle Entrate, da parte dei professionisti, dei documenti Docfa e Pregeo per l'aggiornamento delle banche dati catastali.

Verso un Catasto ancora più digitale - In caso di nuove costruzioni o se si effettuano variazioni su un immobile come fusioni, frazionamenti, ampliamenti o ristrutturazioni, è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate i documenti Docfa e Pregeo, per consentire l'aggiornamento della banca dati catastale. Fino ad oggi l'invio telematico è stato possibile in via facoltativa: da lunedì prossimo, invece, i professionisti (come geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi e periti) potranno inviare gli atti di aggiornamento catastale solo via internet, utilizzando il software messo a disposizione dalle Entrate.

I vantaggi della trasmissione telematica - Grazie all'invio tramite web, i professionisti possono trasmettere le istanze di aggiornamento catastale all'Agenzia delle Entrate comodamente dal proprio ufficio, senza doversi recare presso gli sportelli, in ogni giorno della settimana e in qualunque momento della giornata.
La ricezione dei dati in formato digitale, inoltre, permetterà all'Agenzia di migliorare notevolmente la qualità dei dati catastali e contribuirà a snellire i tempi necessari per l'aggiornamento delle proprie banche dati, consentendo inoltre un risparmio di risorse e una maggiore trasparenza.

L'assistenza degli Uffici nella fase di avvio - Gli Uffici Provinciali-Territorio forniranno ogni utile supporto ai tecnici professionisti, nella fase di avvio della obbligatorietà della trasmissione telematica, anche per i casi di irregolare funzionamento del servizio telematico, al fine di consentire comunque la ricezione di tutti gli atti di aggiornamento, sottoscritti con firma digitale.

Fonte: Agenzia delle Entrate
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