Affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

L'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria dopo il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 c.d. Decreto Semplificazioni

di Paolo Oreto - 04/01/2021

Arriva da parte del Supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Parere 15 ottobre 2020, n.757 in merito da una richiesta di chiarimenti sull'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.

Nel quesito era chiesto se, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ( c.d. Decreto Semplificazioni) convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, quali sono le corrette procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

Affidamenti sino a 75.000 euro

Il Supporto giuridico del Servizio contratti pubblici, nel proprio parere precisa che il decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, all’art. 1, rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” fa riferimento ai servizi di architettura e di ingegneria alla lettera a) del comma 2 precisando che, in deroga espressamente sia all’art. 36 comma 2 che all’art. 157, comma 2 del Codice degli appalti che disciplina gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, per importi fino a 75.000 si procederà con affidamento diretto, senza prendere in considerazione i criteri di aggiudicazione precisando, però che le SA potranno invece nell’ambito della determina a contrarre, o atto equivalente, evidenziare le ragioni - qualitative ed economiche - poste a fondamento dell’individuazione dell’affidatario diretto.

Affidamenti per importi superiori a 75.000 euro

Per importi superiori a 75.000 è possibile individuare, invece, i seguenti 2 casi e precisamente:

  1. per importi superiori a 75.000 euro ma al di sotto della soglia comunitaria e, quindi, fino a 214.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e fino a 139.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici centrali si procederà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti, così come, per altro stabilito al comma 2, lettera b) del citato articolo 1 del decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020. Il criterio di aggiudicazione da utilizzare è quello dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo in quanto, l’art. 1 comma 3 della legge 120/2020 fa espressamente salvo quanto disposto dall’art. 95, comma 3 del Codice. Si ricorda che la richiamata norma, tra le ipotesi in cui è obbligatorio l’utilizzo del criterio dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/ prezzo, annovera espressamente i servizi di architettura e ingegneria;
  2. per importi al di sopra della predetta soglia comunitaria e, quindi, oltre a 214.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali ed oltre a 139.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici centrali dovrà essi dovrà procedere, invece, utilizzando la procedura aperta ed utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/ prezzo.

Sempre in vigore l'articolo 36 del Codice dei contratti

Ovviamente, le stazioni appaltanti, visto che l’articolo 36 del Codice dei contratti è, sempre, in vigore, parallelamente alle norme di semplificazione introdotte sino al 31 dicembre 2021 dal cosiddetto decreto semplificazioni potranno sempre utilizzare quanto previsto all’articolo 36 del codice dei contratti che regola, comuqnue, i contratti sotto soglia.

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A cura di Arch. Paolo Oreto

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