Affitti brevi in strutture extralberghiere: in Gazzetta Ufficiale il decreto per gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni

In Gazzetta il Decreto MEF recante Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale

di Redazione tecnica - 03/12/2020

Affitti brevi in strutture extralberghiere: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 2020 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 novembre 2020 recante “Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale”.

Affitti brevi in strutture extralberghiere: il DM previsto dal Decreto Crescita

Si tratta del decreto ministeriale previsto dall’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto “Decreto crescita”) convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in cui è stabilito, ai commi 2 e 3 che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono trasmessi ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno a fini di monitoraggio.

Affitti brevi in strutture extralberghiere: DM in ritardo di oltre un anno

In verità il decreto avrebbe dovuto essere adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 28 settembre 2019 mentre arriva oggi a distanza di oltre un anno dalla scadenza.

Affitti brevi in strutture extralberghiere: banca dati e codice alfanumerico

Nello stesso articolo 13-quater era, anche, prevista, al comma 4, l’istituzione di una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, consentendone l'accesso all'Agenzia delle entrate.

Ma, come al solito, l’applicazione della norma, assolutamente interessante per evitare la pubblicizzazione nei portali inerenti la promozione e l’offerta all’utenza di strutture non in regola con le norme, era demandata,al comma 5 dello stesso articolo 13-quater, ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, entro il 28 luglio 2019 ma, oggi, a distanza di quasi un anno e mezzo non si ha alcuna notizia di tale Decreto. Sarebbe interessante chiedere notizia dello stesso al Ministro Bellanova che avrebbe dovuto applicare la disposizione in vigore.

Affitti brevi in strutture extralberghiere: criteri, termini e modalità per la fornitura dei dati

Tornando alle previsioni contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 novembre 2020, con lo stesso sono individuati i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti; i dati sono resi disponibili dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per struttura all’Agenzia delle entrate, che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno.

Affitti brevi in strutture extralberghiere: dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate ed ai Comuni

I dati hanno una duplice valenza ed, infatti, l’Agenzia delle entrate li utilizza, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali mentre i comuni li utilizzano ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell’attività di accertamento.

Affitti brevi in strutture extralberghiere: applicazione del decreto

Il nuovo decreto è applicato a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, a decorrere dall’1 marzo 201.

I dati relativi al 2020, aggregati per annualità, sono resi disponibili dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2021. L’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2021, rende disponibili i dati ai comuni presenti nell’elenco di cui all’art. 2, comma 4 del decreto stesso, inviato, entro il 30 aprile 2021, dal Ministero dell’economia e delle finanze, ed elaborato anche sulla base dei comuni che hanno inserito i propri atti entro la data del 31 marzo 2021.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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