Agevolazione prima casa anche con risoluzione per mutuo consenso

L'Agenzia delle Entrate chiarisce un caso particolare di decadenza dall’agevolazione prima casa

di Redazione tecnica - 05/02/2021

Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sull'agevolazione prima casa e sulla decadenza del beneficio in caso di risoluzione del contratto.

Agevolazione prima casa: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

I chiarimenti arrivano con la risposta n. 77 del 2 febbraio 2021 con la quale l'Agenzia delle Entrate parla dei requisiti previsti dalla norma per l'applicazione dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa. Che, in particolare, prevede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota ridotta del 2%.

Il quesito

Chiede lumi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate il proprietario di una casa che 4 anni fa, visto l'acquisto di una nuova casa, si era impegnato ad alienare il primo immobile entro un anno dal nuovo atto per beneficiare delle agevolazioni "prima casa". L'alienazione veniva fatta, sempre 4 anni fa, tramite un atto di donazione al padre. Ora, il proprietario, intende risolvere il contratto di donazione con il padre per "mutuo consenso" chiedendo all'Agenzia se questa operazione comporterebbe la perdita delle agevolazioni "prima casa" fruite.

Agevolazioni "prima casa", cosa dice la normativa

L'agenzia delle Entrate specifica che nel Dpr n. 131/1986, il cosiddetto Tur, testo unico dell'imposta di registro, viene chiarito che il contribuente può fruire delle agevolazioni "prima casa" in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, anche se già in possesso di un'altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni, a condizione che si impegni ad alienare l'immobile posseduto prima del nuovo acquisto, entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. Nel caso analizzato, quindi l'alienazione dell'immobile posseduto prima del nuovo acquisto con atto di donazione soddisfa la richiesta per beneficiare delle agevolazioni.

Atto di donazione e mutuo consenso

Per l'Agenzia delle Entrate, il rispetto della condizione prevista dal Tur viene soddisfatto anche nel caso in cui l'atto di donazione venga poi risolto per "mutuo consenso". Si tratta di un accordo fra le parti per lo scioglimento del contratto tra loro concluso. Il mutuo consenso va espresso nella stessa forma che riveste il contratto da sciogliere e ha anche efficacia retroattiva. Con il mutuo consenso sarà come se il contratto non fosse mai stato stipulato. Questo, spiegano dall'Agenzia, significa che il bene torna all'originario proprietario con un nuovo atto di donazione e il contribuente non decade dalle agevolazioni per la prima casa. Quindi, l'agevolazione già fruita, non può essere revocata. Questo perché il proprietario ha alienato la prima casa posseduta entro un anno, così come stabilito dal Tur e lo scioglimento per "mutuo consenso" non è tra i casi previsti per decadenza dell'agevolazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata