Antitrust: illegittimi affidamenti in subappalto relazioni geologiche

Sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) del 15 maggio 2017 è stata pubblicata l’attività di segnalazione e co...

16/05/2017

Sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) del 15 maggio 2017 è stata pubblicata l’attività di segnalazione e consultiva AS1371 relativa al mancato adeguamento da parte del Comune di Campobasso al parere motivato espresso dall’Autorità avverso la determinazione dirigenziale numero 42 del 5 luglio 2016 avente ad oggetto “L.R. n. 17/99 - Decreto del presidente della Giunta Regionale n.215 del 31 luglio 2012 - Comune di Campobasso - “ Nuova Scuola Materna via S. Antonio dei Lazzari” - Importo finanziamento euro 1,848,500,00 Presa d’atto incarico professionale per consulenza geologica e indagini geodiagnostiche da parte dell’impresa esecutrice” e la determinazione dirigenziale n. 43 del 5 luglio 2016 avente ad oggetto “Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 215 del 31 luglio 2012 - Comune di Campobasso - “ Nuova Scuola Materna via Crispi via Berlinguer” - Importo finanziamento euro 1.151.500,00 - presa d’atto incarico professionale per consulenza geologica e indagini geognostiche da parte dell’impresa esecutrice”.

Nel citato atto di segnalazione AS1371 inviato alla Città di Campobasso l’Antitrust ritiene che gli atti in esame integrino specifiche violazioni dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nella misura in cui, in violazione dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e mediante la sospensione delle procedure per l’affidamento degli incarichi in esame, hanno determinato la sottrazione di tali incarichi al mercato, autorizzandone di fatto l’affidamento in subappalto. Precisa, poi, l’Autorità che la Città di Campobasso avrebbe dovuto comunicare all’Autorità, “entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere stesso, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta, in relazione alle determinazioni dirigenziali sopra individuate e ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.”.

L’art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 dispone, infatti, che “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Alla mancata risposta del Comune di Campobasso ha fatto seguito il Comunicato dell’Antitrust pubblicato nel bollettino ufficiale di ieri 15 maggio 2017 in cui è precisato che  “gli affidamenti in subappalto degli incarichi di redazione delle relazioni geologiche relative a due opere di edilizia scolastica, autorizzati dalla Città di Campobasso con le determinazioni citate, risultano in contrasto con i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nonché in contrasto con l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che espressamente dispone che l’affidatario di un appalto pubblico non può avvalersi, in alcun caso, del subappalto per l’ottenimento delle relazioni geologiche” e che a seguito del ricevimento di detto parere motivato, l’amministrazione interessata non ha fornito alcun riscontro.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione interessata al parere motivato ha quindi disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise le determinazioni dirigenziali citate oltreché ogni altro atto presupposto e conseguente con cui la Città di Campobasso ha autorizzato gli affidamenti in subappalto degli incarichi di redazione delle relazioni geologiche relative a due opere di edilizia scolastica del comune citato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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