Architetto, tutto sugli esami di stato

Nel De Re Aedificatoria, Leon Battista Alberti così definisce l'architettore: "...colui, il quale saprà con certa, e maravigliosa ragione, e regola, sì con l...

12/10/2016

Nel De Re Aedificatoria, Leon Battista Alberti così definisce l'architettore: "...colui, il quale saprà con certa, e maravigliosa ragione, e regola, sì con la mente, e con lo animo divisare; sì con la opera recare a fine tutte quelle cose...si possono con gran dignità accomodare benissimo all'uso de gli homini" e ancora oggi, le capacità di perizia, prudenza e diligenza sono espressione dell'attività dell'architetto. Ad oggi un articolato complesso di norme di comportamento del professionista sono racchiuse all'interno del Codice Deontologico redatto dal CNAPPC. Nel Preambolo, la professione di Architetto è definita quale espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società e della cosa pubblica nelle pratiche di trasformazione, conservazione e valorizzazione del territorio, paesaggio e patrimonio storico-artistico. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante l'uso di un titolo professionale non conseguito, capiamo quindi quale è, nell'ordinamento italiano, il percorso normativo-giuridico per poter conseguire il titolo di architetto.

La Legge n. 1395 del 24 giugno 1923 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti) stabilisce nell'art. 1 che il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi. Il Regio Decreto 31 dicembre 1923 n. 2909 (G.U. 18 gennaio 1924 n. 15) precisa quali siano le professioni per esercitare le quali è necessario superare l'esame di Stato e le lauree e diplomi che si richiedono per essere ammessi; la professione di architetto rientra nell'elenco; è pertanto obbligatorio non solo avere titoli e diplomi ma il superamento di un esame di abilitazione e l'iscrizione ad un albo professionale per la pratica della professione.

L'art. 33, comma 5, della Cost. stabilisce, difatti, che: "E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale". L'esame di stato ha carattere teorico-pratico ed ha la funzione di accertare il grado di istruzione, ma non rientra nella disciplina delle professioni, perché, talvolta, è richiesto anche per l'esercizio di talune professioni non protette (come quella degli insegnanti "medi"). Tuttavia, le commissioni esaminatrici, pur essendo nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono composte oltre che da docenti universitari, anche da un certo numero  (variabile a seconda della professione) di professionisti designati dall'ordine con almeno 15 anni di anzianità di iscrizione.

L'operato di qualsiasi figura professionale è suscettibile di essere valutato dall'autorità giudiziaria sotto il profilo della responsabilità, ivi compresa quella penale.

 Architetto - Manuale per l'esame di Stato e per l'esercizio della professione

Architetto
Manuale per l'esame di Stato e per l'esercizio della professione

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L'abusivo esercizio di una professione, è un delitto disciplinato dall'art. 348 del codice penale italiano.

Tale norma punisce chiunque eserciti una professione per l'esercizio della quale è prevista l'ammissione ed iscrizione a speciali albi o elenchi, senza esserne stato abilitato a norma di legge. Per determinare l'illecito, la norma penale va integrata con quella amministrativa che stabilisce le professioni esercitabili con una speciale abilitazione, come abbiamo visto l'architetto rientra tra queste.

Si deve ritenere colpevole di abusivismo, pertanto chi non è stato abilitato,chi è in possesso di titolo idoneo ma non è iscritto all'Albo, l'iscritto all'Albo che sia stato sospeso o radiato dallo stesso o il diplomato o laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano.

L'art.1 della Legge 8 dicembre 1956, n.1378 su Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, dispone che sono riattivati gli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche. I candidati agli esami di stato sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi professionali.

Il D.M. 9 settembre 1957 (integrato e modificato dal DM 26 ottobre 1996 n. 654 ) sull' approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni dispone che detti esami hanno luogo ogni anno in due sessioni (giugno e novembre) e le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e che ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

Inoltre vengono date precise specifiche circa la costituzione delle commissioni giudicatrici: per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri appartenenti alle seguenti categorie:

  • professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
  • liberi docenti;
  • funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici o Amministrazioni statali;
  • professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Una delle dette terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001) Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti, vengono istituite negli albi, conseguentemente alla riforma del sistema universitario e quindi in corrispondenza del diverso livello del titolo di accesso, due sezioni:

  • sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
  • sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

Nel Capo III, dedicato alla PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE, si chiariscono le tematiche riguardanti sia la denominazione dell'Ordine professionale, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori" che la costituzione delle sezioni, come segue.

La sezione A è ripartita nei seguenti settori:

  • architettura;
  • pianificazione territoriale;
  • paesaggistica;
  • conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

  • architettura;
  • pianificazione.

Questa legge quindi, introduce anche nuovi titoli oltre quello dell'architetto e ne precisa anche quali siano le prove da sostenere in base al settore e alla sezione.

Sezione A
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

  1. una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
  2. una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
  3. una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
  4. una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

  1. una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
  2. una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
  3. una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

  1. una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
  2. una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
  3. una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":

  1. due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
  2. una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Sezione B
a) per il settore "architettura":

  1. una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
  2. una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
  3. una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
  4. una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;

b) per il settore "pianificazione":

  1. una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
  2. una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
  3. una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
  4. una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.

In Italia le sedi universitarie per sostenere l'esame sono: Bari, Matera, Cagliari, Camerino, Catania, Cesena, Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Napoli II (Aversa), Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Roma (La Sapienza), Reggio Calabria, Sassari, Torino, Trieste e Venezia.

Facciamo chiarezza, ora, sulle modalità d'esame, disciplinate dal D.M. 9 settembre 1957, che modifica e integra il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269: durante la prima giornata (fissata, come detto da Ordinanza Ministeriale e quindi uguale per tutte le sedi d'Italia) vengono svolte la prima prova o prova grafica che consta di 6 ore (8 ad Aversa) e la seconda prova di 2 ore.

La terza prova, o tema, viene fissata dalle commissioni d'esame e pertanto ogni sede avrà una specifica data più o meno a distanza dalle prime due prove; infine, la prova orale verte su tematiche che vanno dal diritto urbanistico e amministrativo, tecnologia dell'architettura, pratica professionale e normativa edilizia.

Dalle statistiche del MIUR, risulta che nel 2000 su un numero di 13982 esaminandi, 6435 sono stati gli abilitati e nel 2014, 4121 abilitati su 6880. Il dato non vuole investigare né la diminuzione di laureati né il numero di architetti, tantomeno dare adito a fantasiose idee circa tetti massimi di percentuali di promossi ma vuole solo sottolineare che l'esame risulta essere una prova complessa e articolata che richiede uno studio metodico e approfondito per evitare dispendio di soldi per l'iscrizione agli esami e di tempi tra una sessione e l'altra.

A cura di Arch. Michele Giuliani
autore di Architetto
Manuale per l'esame di Stato e per l'esercizio della professione

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