Articoli per l’arredo urbano: In Gazzetta il decreto con i criteri ambientali minimi

Sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio...

03/03/2015

Sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015 recante “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano”.
Con il decreto in argomento, così come disposto dall’articolo 2 del decreto interministeriale 11 aprile 2008 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato tecnico del decreto stesso per i prodotti/servizi: “Acquisto di articoli per l’arredo urbano”.

Nell’allegato al decreto, dopo le opportune premesse, vengono trattati, dettagliatamente, i seguenti argomenti:

  • Oggetto e struttura del documento
  • Indicazioni di carattere generale relative all’appalto
  • Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l’acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone
  • Criteri ambientali per l’acquisto di articoli di arredo urbano non destinati al contatto diretto con le persone


Il documento è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP1) ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), dell’Unione Europea.
Allo scopo di valutare la diffusione degli appalti pubblici verdi ed il relativo impatto sull’ambiente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha istituito e gestisce uno specifico sistema di monitoraggio. Pertanto, ai sensi dall’art. 7, comma 8 del D. Lgs. 163/06, dovranno essere comunicati all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i dati relativi alle modalità con cui si è tenuto conto dei “criteri ambientali minimi”nelle gare d’appalto per questa categoria di forniture.

Colgo l’occasione per ricordare che i documenti “Criteri Ambientali Minimi” o “CAM”, adottati con Decreto Ministeriale, riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle “considerazioni ambientali” propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto) volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita del servizio/prodotto.
I “Criteri Ambientali Minimi” sono individuati fra i criteri ambientali in vigore relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali già presenti sul mercato o fra altre fonti informative esistenti (per esempio le normative che impongono determinati standard ambientali quali le misure adottate nell’ambito della Direttiva ERP (Energy Related Products) relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”) e attraverso le indicazioni che provengono dalle parti interessate dell’industria come le associazioni di categoria.

Sono già in vigore, poi, i criteri ambientali minimi relativi a:

  • Apparecchiature elettroniche per ufficio
  • Arredi per ufficio
  • Aspetti sociali negli appalti pubblici
  • Carta
  • Cartucce per stampanti
  • Illuminazione pubblica
  • Pulizia e prodotti per l’igiene
  • Rifiuti urbani
  • Ristorazione collettiva e derrate alimentari
  • Serramenti esterni
  • Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)
  • Tessili
  • Veicoli
  • Verde pubblico

  • In allegato il decreto ministeriale
     
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