Avvalimento: non dimostrabile dall'esistenza di un contratto di consorzio

La dimostrazione delle condizioni per l'avvalimento dei requisiti non può essere desunta dal mero dato fattuale dell'esistenza di un contratto di consorzio, ...

24/02/2010

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La dimostrazione delle condizioni per l'avvalimento dei requisiti non può essere desunta dal mero dato fattuale dell'esistenza di un contratto di consorzio, di per sé non comprovante la disponibilità dei mezzi propri del consorzio stesso. È invero necessario che il soggetto terzo (ausiliante) si impegni formalmente a mettere a disposizione i propri (specificati) mezzi per tutto l'arco temporale di esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione, senza che possa assumere un rilievo sostituivo, sul versante probatorio, la sola esistenza di un "rapporto di gruppo".

Lo ha affermato la Sezione V del Consiglio di Stato con la decisione n. 641 del 9 febbraio 2010, rigettando il ricorso presentato contro una precedente sentenza del TAR che ha respinto il ricorso proposto dall'appellante contro il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per servizi di pulizie e multiservices.

In particolare, il bando in questione richiedeva, tra le condizioni di partecipazione, il possesso della:
  • situazione giuridica, consistente nella iscrizione nel Registro delle imprese di pulizia di cui al D.M. n. 274/97, "nella fascia di classificazione adeguata agli importi di ciascun lotto di gara per il quale si intende concorrere";
  • capacità economica e finanziaria, attestata dal possesso di due distinti requisiti minimi relativi al valore del fatturato: il primo relativo al fatturato realizzato nel quadriennio 2001 - 2004 in attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, non inferiore al valore dell'importo dell'appalto per il quale si intende concorrere, in base ai lotti, il secondo consistente nel fatturato derivante da appalti aventi ad oggetto servizi analoghi di pulizia/multiservices per un importo al netto di IVA almeno pari al 60% dell'importo presunto del lotto se riferito a tre appalti.

In caso di consorzi, i suddetti valori devono essere posseduti per almeno il 60% dal consorzio e ciascuna consorziata deve possedere il 20% di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti sommati, posseduti dalle imprese riunite, raggiungano l'importo complessivamente richiesto.

I giudici di Palazzo Spada nelle memorie della decisione non hanno potuto non condividere quanto sostenuto dal giudice di primo grado, per quanto concerne l'assunto che la dimostrazione delle condizioni per l'avvalimento dei requisiti non può essere desunta dal mero dato fattuale dell'esistenza di un contratto di consorzio, di per sé non comprovante la disponibilità dei mezzi propri del consorzio stesso. È invero necessario che il soggetto terzo (ausiliante) si impegni formalmente a mettere a disposizione i propri (specificati) mezzi per tutto l'arco temporale di esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione, senza che possa assumere un rilievo sostituivo, sul versante probatorio, la sola esistenza di un "rapporto di gruppo".

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