Bandi di gara: Opere generali e categorie scorporabili

Con l’effetto abrogativo prodotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013...

09/12/2013
Con l’effetto abrogativo prodotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, che sarà operativo, stante l’ordinario termine di vacatio legis del provvedimento presidenziale, a partire dal prossimo 14 dicembre viene completamente rimodulato il sistema delle categorie scorporabili, delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle cosiddette opere superspecializzate.

Ricordiamo che la vicenda inizi con il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dall’AGI l’8 aprile 2011, affinché siano annullati gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, oltre all’Allegato A allo stesso d.P.R., nella parte in cui tali previsioni limitano in modo discriminatorio la qualificazione e la capacità operativa delle imprese generali a favore delle imprese speciali, con la conseguenza dell’obbligo di subappaltare o di rendere a qualificazione obbligatoria (con necessità di creare una ATI verticale) una serie numerosa di lavori, diversi da quelli connotati da spiccata complessità tecnica, in violazione della disciplina comunitaria che, in tema di qualificazione e di capacità tecnica, si limita, invece, a fare riferimento ai lavori analoghi svolti negli ultimi cinque anni, con conseguente compressione della libertà di organizzazione.
Al ricorso dell’AGI fanno seguito il parere del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013, l’atto di segnalazione al Governo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 25 settembre 2013 e, per ultimo il D.P.R. 30 ottobre 2013.

La novità che scaturisce è quella che i lavori per i quali, in precedenza veniva rischiesta, obbligatoriamente, la costituzione di un Raggruppamento temporaneo con l’individuazione di imprese mandanti qualificate nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, oppure veviva richiesto, sempre obbligatoriamente, l’impegno a subappaltare i lavori delle stesse categorie scorporabili, diventano, adesso una facoltà del concorrente (singolo o raggruppamento temporaneo) qualificato per l’intero appalto nella sola categoria prevalente.
Oggi si passa ad una estrema semplificazione del sistema ed anche in un appalto complesso, pur indicando nel bando le categorie scorporabili (obbligatorio ai sensi degli articoli 37, comma 1, e 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006), il concorrente potrà partecipare con la sola qualificazione nella categoria prevalente per l’intero importo dell’appalto e potrà peraltro scegliere in piena autonomia tra due opzioni:
  • a) concorrere ed eseguire direttamente tutte le categorie scorporabili, anche in assenza di qualificazione nelle stesse; questo sia che il concorrente sia un’impresa singola che un raggruppamento temporaneo orizzontale (nel senso che tutte le imprese, mandataria e mandanti, sono qualificate nella categoria prevalente);
  • b) raggruppare come mandanti una o più imprese in raggruppamento verticale, assegnando ad una o più d’una di tali mandanti una o più d’una delle categorie scorporabili.

Nelle more di un interevento legislativo, auspicato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che riconfiguri il Regolamento n. 107/2010 nelle parti censurate dal Consiglio di Stato, è rimessa alla sensibilità del Progettista e del Responsabile unico del procedimento l’individuazione delle categorie scorporabili da indicare nel bando, secondo i criteri desumibili dal parere assunto a base del decreto presidenziale di annullamento.
La possibile scelta di ricondurre tutto soltanto alla categoria prevalente comporterebbe limitazioni radicali alle possibilità di subappalto e la suddivisione dell’appalto in categorie scorporabili (con i limiti minimi di 150.000 euro o del 10 per cento dell’importo dell’appalto), consentirà di operare con subappaltatori che dovranno essere qualificati nella categoria scorporabile subappaltata.


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