Bando di Bompietro, Fondazione Inarcassa: 'No a prestazioni gratuite, ritirate l’avviso pubblico'

Dopo la prima segnalazione da parte dell'OICE, arriva anche la presa di posizione da parte di Fondazione Inarcassa con una vera e propria diffida al comune d...

29/07/2019

Dopo la prima segnalazione da parte dell'OICE, arriva anche la presa di posizione da parte di Fondazione Inarcassa con una vera e propria diffida al comune di Bompietro (PA) per il ritiro della manifestazione di interesse per l'acquisizione di progetti a titolo gratuito.

Il titolo del bando incriminato prevede "Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, per la redazione, a titolo gratuito, del progetto di fattibilità tecnica - economica, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione di uno o più impianti di prossimità o di comunità per il trattamento della frazione biodegradabile dei rifiuti solidi urbani, da dislocare nel territorio comunale di Bompietro, nelle aree che saranno all'uopo indicate da questa Amministrazione".

Si tratta di disposizioni che vanno contro le norme di legge - ha commentato il Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo - con questo procedimento vogliamo offrire un ulteriore contributo al pieno riconoscimento della dignità lavorativa delle libere professioni. Occorre fermare questo malcostume che diventa motivo di frustrazione per ingegneri ed architetti preparati e qualificati”.

Per questo motivo Fondazione Inarcassa ha inviato al Comune una diffida con la quale ha ricorda quanto previsto dall'art. 19- quaterdecies del D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha introdotto il principio dell’equo compenso, valido dapprincipio per le professioni forensi poi esteso a tutti i professionisti del lavoro autonomo, e al cui comma 3 afferma "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

La diffida di Fondazione Inarcassa ha anche ricordato l'ultimo aggiornamento delle Linee guida ANAC sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (Delibera ANAC 15 maggio 2019, n. 417) con le quali l'ANAC ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni volte a coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l’introduzione del principio dell’equo compenso ad opera proprio dell’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del D.L. n. 148/2017. Con questo aggiornamento l'ANAC ha modificato la rubrica del paragrafo III.2 che è diventata “Determinazione del Corrispettivo ed Equo Compenso” inserendo nello stesso il sub-paragrafo III.2.3 con il seguente testo “Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara”.

Disposizioni che secondo Fondazione Inarcassa costituiscono "due pietre miliari" che cita anche la Sentenza del Tar per la Calabria 2 agosto 2018, n. 1507, dove si può leggere “che il contratto di appalto è contraddistinto dalla necessaria onerosità delle prestazioni”, e l'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici) che, facendo riferimento alla tipologia di servizi di architettura ed ingegneria, stabilisce “l’obbligatorietà del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per lavori di importo superiore a 40mila euro, così confermando la necessità di specificare il valore della prestazione richiesta e quindi la presenza di un corrispettivo economico come elemento essenziale del contratto”.

Conclude Fondazione Inarcassa "Nell’avviso pubblico, sembra addirittura una boutade ma non lo è, si richiede ai professionisti di impegnarsi a prestare la propria opera escludendo di pretendere anche i rimborsi spesa. Gli appalti a titolo gratuito potrebbero invero essere comunque affidati, secondo il Consiglio di Stato, «purché vi sia per il professionista un ritorno economico diverso da quello esclusivamente patrimoniale, facendo comunque salvo il rimborso delle spese sostenute”».

Per quanto motivo, il Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo ha anticipato che “In caso di perduranza di inerzia si procederà senza ulteriore avviso alla notifica di un esposto all’Anac. Questo sì, a titolo gratuito".

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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