Beni culturali e Direttore dei lavori: vuoto normativo e incertezza

Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, il Ministro delle infrastruttur...

13/11/2017

Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, il Preisidente dell’Anac Raffaele Cantone ed il Presidente della Cabina di regia Antonella Manzione sul vuoto normativo creato, attualmente dall’entrata in vigore, sabato scorso del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Ma, anche, sul vuoto normativo creato dall’entrata in vigore del Codice dei contratti relativamente alle norme sulla direzione dei lavori che erano presenti nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del Regolamento n. 207/2010 abrogate dal Codice dei contratti. Ricordiamo che risultano abrogati dall’ormai lontano 18 aprile 2016 gli articoli dal 147 al 177 del Regolamento n. 207/2010 con un vuoto normativo creatosi con l’abrogazionetout court” e senza alcun periodo transitorio dei citati articoli (dal 147 al 177). In pratica con tale abrogazione sono state cancellate tutte le norme cui un direttore dei lavori poteva far riferimento relativamente, tra l’altro, alla consegna dei lavori, alla sospensione e ripresa dei lavori, alla sospensione illegittima, alla determinazione dei nuovi prezzi, alle contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore, ai sinistri alle persone e danni, ai danni cagionati per fora maggiore, all’accettazione qualità ed impiego dei materiali che durerà sin quando non sarà pubblicato il decreto del MIT relativo all’articolo 111, comma 1 relativo alle modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione di lavori. È vero che è previsto all’articolo 111, comma 1 la predisposizione di un d.m. ma resta il fatto che dal 18 aprile 2016 e non sappiamo sino a quando c’è un vuoto normativo.

Per quanto concerne il dm 154/2017 si tratta di uno degli innumerevoli provvedimenti previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti” o “Codice Appalti”) già corretto con un avviso di rettifica monstre di quasi 180 modifiche su 100 articoli di un testo composto da 220 articoli (leggi articolo) e con il Decreto legislativo 19 aprile 201, n. 56 (c.d. “Decreto Correttivo”) costituito da 131 articoli in cui sono riportate circa 400 modifiche a circa 130 articoli del Codice (leggi articolo). Con l’entrata in vigore del decreto e, quindi, da sabato, hanno cessato di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli dal 239 al 248 nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate e di cui all'articolo 251 del previgente Regolamento n. 207/2010.

In pratica sono stati cancellati tutti gli articoli del Regolamento n. 207/2010 relativi all’attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, al progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, al progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, al progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, alla progettazione dello scavo archeologico, alla progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale.

Le norme abrogate sono state sostituite dalle disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I del nuovo decreto entrato in vigore sabato scorso (art. 14 - Attività di progettazione, art. 15 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica, art. 16 - Scheda tecnica, art. 17 - Progetto definitivo, art. 18 - Progetto esecutivo, art. 19 - Progettazione dello scavo archeologico, art. 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza) peccato però che tali nuove disposizioni entreranno in vigore a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (decreto sui livelli di progettazione).

In verità il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone qualche giorno fa, ad Ancona, ad un convegno sulla ricostruzione post sisma ha affermato "Temo che il Codice degli appalti non vedrà mai la luce" ed a tale dichiarazione ha fatto Seguito quella del Presidente dell’Ance Giuliano Campana ha, recentemente affermato che “Il nuovo Codice appalti parte nel 2016, con l'idea di rappresentare una svolta per il settore. Da allora a oggi, però, i problemi anziché diminuire sono aumentati di continuo. E va anche fatta una considerazione: non è vero che prima del nuovo Codice il sistema funzionasse così male” ed, anche che “Bisogna riscrivere il Codice. Ho già proposto di aprire un tavolo con il presidente dell'Anac Cantone, il premier Gentiloni, i ministri Orlando e Delrio e il presidente del Consiglio superiore Sessa. Da lì bisogna partire per trovare una soluzione e gettare la basi per una riscrittura in tempi rapidi. Sia chiaro: per noi le garanzie contro i corrotti sono fondamentali, ma questo sistema chiaramente non ha funzionato”.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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