Bonus Facciate 2021: immobili in parte in zona B3 e in parte in zona attività terziarie

L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito circa la fruizione del bonus facciate su un edificio in parte in zona B e in parte in zona attività terziarie

di Redazione tecnica - 12/01/2021
Aggiornato il: 18/08/2021

Nel caso si voglia fruire del bonus facciate su un edificio in parte in zona B3 e in parte in zona attività terziarie, quali sono le spese che possono essere portate in detrazione?

Bonus Facciate: la risposta dell’Agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021, n. 23

È la nuova interessante domanda a cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 23 dell’8 gennaio 2021 che entra nel merito della detrazione fiscale del 90% (c.d. bonus facciate) prevista dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi da 219 a 223) e prorogato per tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Entrando nel dettaglio della domanda arrivata all’Agenzia delle Entrate, l’istante è un condominio che intende fruire della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Lo stabile su cui effettuare gli interventi di rinnovamento e consolidamento della facciata esterna, ricade in parte in "zona di completamento B3" (per circa 1.100 mq., su un totale di 2.800 mq) e in parte in zona "attività terziarie". Per questo chiede se possa beneficiare del bonus facciate e dell’opzione di cessione del credito prevista dall’art. 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Bonus Facciate 2021: il profilo oggettivo

In riferimento al bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al Bonus Facciate e la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E recante “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)”, con le ha fornito tutte le informazioni in merito alla detrazione fiscale prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

Come detto, la detrazione spetta, tra l'altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona "A" o "B" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone "A" o "B" della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Le zone territoriali omogenee

Sulla base dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:

A- le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

Tale decreto, tuttavia, pur essendo riferimento necessario per i Comuni, che in sede di redazione degli strumenti urbanistici devono applicare i predetti limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici, anche nei casi in cui intendano o debbano derogarli mediante gli strumenti di pianificazione, non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi prevista.

Per tali motivi, si è, dunque, ritenuto che, ai fini del bonus facciate, gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali "A" o "B".

Tale assimilazione deve risultare, ai fini del bonus facciate, dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Bonus Facciate 2021: immobili in parte in zona B e in parte in zona attività terziarie

Nel caso proposto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone "A" o "B" in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Pertanto, il Condominio potrà fruire della detrazione, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, ottenendo una certificazione urbanistica dalla quale risulti l'equipollenza in questione. Diversamente, l'agevolazione spetterà limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte dell'edificio insistente sulla "zona di completamento B3".

Bonus facciate 2021: possibile sconto in fattura e cessione del credito

Per quanto riguarda la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che come previsto dall’art. 121 del Decreto Rilancio, anche per la detrazione spettante per il bonus facciate è possibile optare per:

  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito.
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