Bonus facciate 2020: a chi spetta la detrazione fiscale del 90%?

I genitori non conviventi che sostengono le spese del figlio per il rifacimento della facciata possono godere del bonus facciate del 90%?

di Redazione tecnica - 07/04/2020

I genitori non conviventi che sostengono le spese del figlio per il rifacimento della facciata condominiale possono beneficiare della detrazione fiscale del 90% prevista dall'ultima legge di bilancio (c.d. bonus facciate)?

Bonus facciate 2020 e beneficiari: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo alla domanda di un nostro lettore che riguarda la nuova detrazione fiscale dei costi sostenuti per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali (inclusi la pulitura o la tinteggiatura esterna). Nunzio ci chiede "Il condominio decide di rifare la facciata, le spese sono pagate dai genitori del figlio “proprietario”, ma quest’ultimo non è capiente perché non ha un lavoro o è solo precario. Possono i genitori fruire in qualche modo della detrazione fiscale?".

Bonus facciate 2020: i beneficiari

Come chiarito nella guida fiscale e nella circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E predisposte dall’Agenzia delle Entrate, possono accedere alla nuova detrazione fiscale:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Per usufruire dell’agevolazione, i contribuenti interessati devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:

  • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
  • i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.

Bonus facciate 2020 e beneficiari: niente cessione o sconto in fattura

Purtroppo non è previsto né lo sconto in fattura né la cessione del credito. L'introduzione della guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate afferma subito:

A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.

Stessa cosa afferma la premessa della circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate ovvero:

I contribuenti interessati al “bonus facciate”, in assenza di una disposizione normativa, non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né, in alternativa, all'utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Bonus facciate 2020 e beneficiari: la risposta della Posta di LavoriPubblici.it

Rispondendo alla domanda dell'utente, quindi, alla luce di quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate i genitori non possono beneficiare della detrazione anche nel caso sostengano in prima persona i costi. Questo a meno che, prima dell'inizio dei lavori:

  • diventino titolari di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detengano l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • facciano un cambio di residenza e diventino quindi conviventi con il figlio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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