Bonus infissi: requisiti e documenti dopo il 6 ottobre 2020

Dopo la pubblicazione del Decreto Requisiti tecnici sono cambiati i requisiti da raggiungere per la fruizione del bonus infissi

di Redazione tecnica - 02/03/2021

La data del 6 ottobre 2020 rappresenta un vero e proprio spartiacque per gli interventi edilizi di riqualificazione energetica che consentono l'accesso all'ecobonus (ordinario o al 110%,c.d. superbonus).

Il Decreto requisiti tecnici Ecobonus

Con al pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 246/2020 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 che definisce i requisiti tecnici per l’accesso a tutte le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Diversamente da come inteso, il nuovo Decreto del MiSE viene utilizzato come riferimento anche per le altre detrazioni fiscali oltre al superbonus 110%. Definisce, infatti, i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per:

  • gli interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 63/2013;
  • gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. bonus facciate);
  • gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. superecobonus o ecobonus 110%);

compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Requisiti e documenti per il bonus infissi dopo il 6 ottobre 2020

A partire dal 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Requisiti tecnici) anche per accedere al c.d. bonus infissi sarà necessario riferirsi ai requisiti tecnici previsti alla Tabella 1 dell'Allegato E al decreto del MiSE.

Tale tabella definisce i valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni, calcolati utilizzando le norme UNI EN ISO 10077-1:

  • Zona climatica A - ≤ 2,60 W/m2*K
  • Zona climatica B - ≤ 2,60 W/m2*K
  • Zona climatica C - ≤ 1,75 W/m2*K
  • Zona climatica D - ≤ 1,67 W/m2*K
  • Zona climatica E - ≤ 1,30 W/m2*K
  • Zona climatica F - ≤ 1,00 W/m2*K

Ricordiamo che è necessario produrre e conservare una documentazione di tipo tecnico e una di tipo amministrativo.

Bonus infissi: documentazione tecnica

  • Scheda Descrittiva con CPID;
  • Asseverazione dei requisiti tecnici, congruità delle spese con computo metrico;
  • Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita, dichiarazione del fornitore dei requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all’allegato I del Decreto del MiSE:
    • Zone climatiche A, B e C
      Serramento 550,00 €/m2;
      Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 650,00 €/m2;
    • Zone climatiche D, E ed F
      Serramento 650,00 €/m2;
      Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 750,00 €/m2;
  • APE (non richiesto per sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari);
  • Relazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
  • Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP).

Bonus infissi: documentazione amministrativa

  • Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;
  • Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;
  • Fattura/e;
  • Bonifico/i parlante/i;
  • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.

Bonus infissi: quali spese portare in detrazione

Ricordiamo, infine, che nel bonus infissi rientrano sia le spese "vive" dei materiali e della posa in opera che quelle per le prestazioni professionali connesse. Possono, quindi, essere portate in detrazione le seguenti spese:

  • fornitura e posa in opera della finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso e l'integrazione e sostituzione dei componenti vetrati.
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.
  • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E. - ove richiesto; direzione dei lavori etc.).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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