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CIRCOLARE INPS

L’INPS con la circolare n. 61 del 21 aprile scorso, conferma che la riduzione contributiva introdotta dall’art 29, comma 2, della legge n. 341/95, a seguito ...

08/05/2006
L’INPS con la circolare n. 61 del 21 aprile scorso, conferma che la riduzione contributiva introdotta dall’art 29, comma 2, della legge n. 341/95, a seguito del D.M. Lavoro - Economia dell’1 febbraio 2006, è stata fissata anche per l’anno 2005 nella misura dell’11,50% e fornisce le necessarie istruzioni operative.

L’INPS precisa che l’agevolazione:
  • compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2005, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2004;
  • è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile;
e che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo:
  • assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione - lavoro, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.;
  • lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano fruito dello sgravio totale triennale ai sensi dell’art. 44 della legge n. 448/2001.
La nota precisa, tra l’altro, che i datori di lavoro che, durante l’anno 2005, hanno operato la riduzione contributiva (cod. L. 206), non dovranno effettuare alcun adempimento; viceversa, se non lo hanno fatto, la potranno recuperare presentando una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare (16 luglio 2006). Pertanto, le aziende interessate all’agevolazione, dopo aver calcolato l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi, dovranno riportare tale valore nel quadro "D" del DM10/02, preceduto dal codice "L207".
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