Canone RAI in bolletta: Come chiedere il rimborso

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ha pubblicato ieri il Provvedimento Prot. n. 125604/2016 recante “Definizione delle modalità di pres...

03/08/2016

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ha pubblicato ieri il Provvedimento Prot. n. 125604/2016 recante “Definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto, e approvazione del relativo modello. Articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale SG n. 129 del 4 giugno 2016”.

Istanza presentata via web, ma anche per raccomandata

L’istanza di rimborso deve essere presentata telematicamente:

a) direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

b) tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del predetto d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal contribuente, che a tal fine utilizzano l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate di cui alla precedente lettera a).

La richiesta di rimborso si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate attestante la corretta trasmissione dell’istanza di rimborso.

L’applicazione web è resa disponibile a partire dal 15 settembre 2016.

In alternativa alla presentazione telematica, l’istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere presentata, anche, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. L’istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione, unitamente a copia dell’istanza di rimborso inviata, è conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

Le motivazioni dell’istanza

Nel modello vanno indicati i motivi del rimborso e il provvedimento assegna a ogni specifica causale un suo codice:

  • il codice “1” identifica la situazione in cui il richiedente o un suo familiare sono esenti dal canone per età e reddito (almeno 75 anni e reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva
  • il “2” è riservato agli esenti in base a convenzioni internazionali, che hanno presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva
  • il “3” individua i casi in cui il richiedente o un suo familiare hanno pagato il canone addebitato in bolletta anche con altre modalità (ad esempio, con addebito sulla pensione)
  • con il “4” si segnala che il canone è stato pagato anche su un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia (in questo caso, l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva necessaria per richiedere l’esenzione)
  • il codice “5” identifica motivi diversi dai precedenti. 

Il modello contiene, inoltre, uno spazio dove indicare sinteticamente il motivo della richiesta di rimborso.

Esecuzione dei rimborsi

Lo Sportello abbonamenti Tv della Dp 1 dell’Agenzia delle Entrate di Torino (Sat) verifica i presupposti per la restituzione del canone e dà il via libera all’impresa per l’effettuazione del rimborso. La somma tornerà al contribuente con la prima bolletta utile oppure anche con altre modalità: la condizione è che l’operazione si concluda entro 45 giorni dalla data in cui l’impresa ha ricevuto le informazioni utili all’effettuazione del rimborso; se ciò non dovesse avvenire, sarà lo stesso sportello Sat di Torino a disporre il rimborso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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