Codice Appalti e Direttive Europee, saranno rispettati i tempi?

Mancano soltanto due mesi al 18 aprile 2016 per il recepimento delle tre direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti e concessioni e,...

15/02/2016

Mancano soltanto due mesi al 18 aprile 2016 per il recepimento delle tre direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti e concessioni e, ancora, non si conosce un quadro chiaro che ci possa spingere ad essere fiduciosi sul rispetto della scadenza.

Facendo alcuni semplicissimi conti, anche in riferimento alle previsioni contenute nella legge delega (legge n. 11/2016), non posso non notare che la scadenza del 18 aprile 2016 non potrà essere rispettata perché i tempi tecnici necessari dall’approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri sino alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sono di gran lunga maggiori dei due mesi rimanenti.

In riferimento alle previsioni contenute nel comma 3 della legge delega n. 11/2016, il provvedimento, dopo una preventiva approvazione del Consiglio dei Ministri (che non si è, ancora, verificata), dovrà essere trasmesso:

  • al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che dovranno esprimere il loro parere entro 20 giorni dalla data di trasmissione;
  • alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

In pratica dalla data di approvazione preventiva da parte del Consiglio dei Ministri se nei 30 giorni successivi sia il Consiglio di Stato che la Conferenza unificata che le Commissioni parlamentari non si pronunciano, il Consiglio dei Ministri potrebbe procedere all’approvazione definitiva. Ma è umano pensare che su un tema così importante ognuno vorrà dire la sua e mentre i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata non sono vincolanti (il Consiglio dei Ministri potrebbe procedere ad un’approvazione definitiva pur con un parere negativo degli stessi), così non è per le Commissioni parlamentari perché ove le stesse indichino, specificamente, la non conformità di alcune disposizioni ai principi e criteri direttivi della legge delega, il Governo con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, dovrà ritrasmettere il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quindici giorni dall'assegnazione.

Ora, in queste condizioni, aggiungendo ai 30 + 15 giorni previsti per le commissioni parlamentari il tempo tecnico necessario al Governo per il testo definitivo che tenga conto delle osservazioni delle Commissioni, il tempo complessivo non dovrebbe essere inferiore ai due mesi ai quali occorre aggiungere il tempo tecnico per l’approvazione da parte della Corte dei Conti, per la successiva firma del Capo dello Stato e per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Siamo, quindi, ben oltre i due mesi restanti con l'aggravante di non avere nessuna notizia ufficiale da parte del Governo.

Sempre in riferimento a quanto previsto al comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 11/2016, se il Governo, come sembra abbia fatto, decida per un unico decreto di recepimento delle direttive europee e di riordino della normativa vigente, si andrà all’abrogazione del Regolamento n. 207/2010 e nelle more che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 11/2016, sulla base del decreto di riordino, verranno emanate le nuove linee guida in sostituzione del Regolamento, tutta la materia resterà improvvisamente orfana di norme regolamentari.

Colgo l’occasione per segnalare che il 13 febbraio è entrata in vigore la legge delega n. 11/2016 ed a partire da tale data e fino all’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo che sostituirà il Codice dei contratti, è in vigore la norma di cui al comma 9 e, quindi, viene sospesa, negli appalti di lavori affidati a contraente generale, l’attribuzione dell’incarico di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

A cura di arch. Paolo Oreto

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