Codice Appalti e Direttive europee: abrogazione fittizia per il DPR n. 207/2010

Nella bozza di decreto legislativo, circolata negli ultimi giorni e predisposta in riferimento alla legge delega n. 11/2016 di recepimento delle direttive eu...

01/03/2016

Nella bozza di decreto legislativo, circolata negli ultimi giorni e predisposta in riferimento alla legge delega n. 11/2016 di recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni, è specificata in diversi articoli la continuità normativa con le attuali disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010).

La situazione risulta essere abbastanza strana perché nonostante l’articolo 218 rubricato “abrogazioni” preveda espressamente che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. siano abrogati sia il D.Lgs n. 163/2006 che il D.P.R. n. 207/2010, molte saranno le parti del Regolamento che continueranno a restare in vigore fino all'adozione dei nuovi decreti ministeriali richiamati all'interno del nuovo articolato.

Entrando all'interno dell'articolato, è possibile rilevare che:

  • l'art. 23 rubricato “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi” prevede espressamente che fino all’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (artt. 14-43) e titolo XI, capi I e II (artt. 239-248) del Regolamento (DPR n. 207/2010);
  • l’art. 111 rubricato “Controllo tecnico, contabile e amministrativo” prevede espressamente che fino all’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua la propria attività, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla Parte II, Titolo IX, Capo I (artt. 178-202), del Regolamento (DPR n. 207/2010);
  • l’art. 150 rubricato “Consuntivo scientifico e collaudo” prevede che fino all’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla Parte II, Titolo X (artt. 215-238), del Regolamento (DPR n. 207/2010);
  • l’art. 217 rubricato “Entrata in vigore e disposizioni transitorie” prevede che fino all’adozione di cui all’articolo 23, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo II, titolo XI (artt. 239-251), del Regolamento (DPR n. 207/2010);
  • l’art. 217 rubricato “Entrata in vigore e disposizioni transitorie” prevede che fino all’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua la propria attività, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla Parte II, Titolo IX, Capo I, (artt. 178-202), del Regolamento (DPR n. 207/2010).

Anche se parzialmente, il Regolamento n. 207/2010 continuerà, dunque, a restare in vigore ed, in particolare, resteranno in vigore circa 100 articoli su 350. Ovviamente non si sa per quanto tempo e sempre se non si dovesse scoprire, in una prossima versione del D.Lgs. che resteranno in vigore altri articoli.

A cura di arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata