Codice appalti: Le nuove soglie comunitarie dall’1 gennaio 2018

Sulla Gazzetta ufficiale europea n. L337/21 del 19 dicembre2017 sono stati pubblicati i regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie superate le quali...

20/12/2017

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Sulla Gazzetta ufficiale europea n. L337/21 del 19 dicembre2017 sono stati pubblicati i regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Si tratta del:

  • Regolamento delegato (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
  • Regolamento delegato (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
  • Regolamento delegato (UE) 2017/2364 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.

Con le modifiche introdotte, dall’1 gennaio 2018, le soglie di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 saranno le seguenti:

  • a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  • d) euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Mentre, nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria, sempre dall’1 gennaio 2018, diventeranno le seguenti:

  • a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;
  • b) euro 443. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • c) euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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