Codice dei Contratti: In arrivo il DM sui Beni culturali con un periodo transitorio senza norme

E’ stato registrato il 4 ottobre dalla Corte dei Conti al n. 2080 il Decreto n. 374 del 22/08/2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del tu...

09/10/2017

E’ stato registrato il 4 ottobre dalla Corte dei Conti al n. 2080 il Decreto n. 374 del 22/08/2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Il decreto in argomento, predisposto così come disposto all’articolo 146, comma 4 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, avrebbe dovuto essere emanato entro il 18 ottobre 2016 e, quindi, arriverà con un anno di ritardo sulla tabella di marcia dettata dal citato codice dei contratti ma, ovviamente, meglio tardi che mai.

Il decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da tale data cesseranno di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli dal 239 al 248 nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il provvedimento ha avuto il parere positivo del Consiglio di Stato n. 263 del 30 gennaio 2017 e nel parere è stata, anche, sottolineata l’opportunità di una disciplina ad hoc e ancora più snella per i lavori sotto i 40.000 euro. In tali casi, si dovrebbe consentire che il certificato di buon esito dei lavori possa essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il Consiglio di Stato, aveva, poi, espresso parere favorevole su una delle principali novità previste dallo schema di Regolamento, e cioè sulla “possibilità di omettere, in situazioni particolari, il progetto esecutivo e di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo”, sottoliando che “per prevenire il contenzioso occorre validare definitivamente la scelta con previsioni ad hoc un sede di decreti correttivi al codice appalti”.

Il decreto è costituito da ventotto articoli suddivisi in sei Titoli:

  • Titolo I - (Disposizioni generali) comprendente gli articoli 1-3;
  • Titolo II - (Requisiti di qualificazione), suddiviso in due Capi [Capo I (Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali), comprendente gli articoli 4-12; Capo II (Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici), costituito dal solo articolo 13];
  • Titolo III - (Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali), suddiviso in due Capi [Capo I (Livelli e contenuti della progettazione), comprendente gli articoli 14-21; Capo II (Soggetti incaricati dell’attività di progettazione e direzione lavori), comprendente il solo articolo 22];
  • Titolo IV - (Somma urgenza), comprendente l’articolo 23;
  • Titolo V - (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali) comprendente gli articoli 24-26;
  • Titolo VI -  (Disposizioni finali), comprendente gli articoli 27 e 28.

Il decreto mutua in buona parte la previgente disciplina regolamentare contenuta nel D.P.R. n. 207 del 2010 e nel d.m. n. 294 del 2000, e si pone in continuità con la disciplina previgente, salvi limitati aggiornamenti. Si tratta di un “regolamento classico”, con la peculiarità che si ha un regolamento autonomo per i lavori relativi a beni culturali, mentre nel vigore del previgente Codice dei contratti la disciplina era contenuta nel regolamento generale. Si passa così dal regolamento governativo a quello interministeriale, con un iter procedimentale più snello, e viene, inoltre, perseguito l’obiettivo di raccogliere in un testo normativo unitario ed organico la “disciplina speciale” per gli appalti di lavori riguardanti i beni culturali.

Il Titolo III, Capo I del provvedimento e, quindi, gli articoli dal 14 al 21 che contengono i livelli ed i contenuti ella progettazione entreranno in vigore successivamente all’entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici con cui devono essere definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Gli articoli che, quindi, non entreranno in vigore sono i seguenti:

  • art. 14 - Attività di progettazione
  • art. 15 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica
  • art. 16 - Scheda tecnica
  • art. 17 - Progetto definitivo
  • art. 18 - Progetto esecutivo
  • art. 19 - Progettazione dello scavo archeologico
  • art. 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
  • art. 21 - Verifica dei progetti.

La domanda che è lecito porsi è la seguente: se dal quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento cesseranno di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli dal 239 al 248 nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e se gli articoli dal 14 al 21 non entrano in vigore come disposto all’articolo 28, comma 2 del provvedimento, quali norme dovranno essere utilizzate per la progettazione dei beni culturali? Questa con tutte le altre incongruenze che sono scaturite e continueranno a scaturire, purtroppo, dal Codice dei contratti ricordando che le possibilità di appalto integrato si allarga anche ai casi di interventi sui beni culturali per i quali ci sia l'esigenza di integrare la progettazione durante le fasi di cantiere. È questa l’interpretazione estensiva del Consiglio di Stato che ha combinato l'articolo 147 del Codice appalti e il nuovo regolamento attuativo in materia di beni culturali.

A cura di Paolo Oreto

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