Codice dei Contratti: buon punto di partenza o testo da riscrivere?

Mentre sono attesi per oggi i pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle dirett...

06/04/2016

Mentre sono attesi per oggi i pareri delle competenti Commissioni di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), dopo un’ampia riflessione sulle audizioni del presidente dell’ANAC Raffaele Cantone e del Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, è possibile affermare che è difficile capire se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. E non aiuta, in tal senso, la lettura del parere del Consiglio di Stato n. 855 dell’1 aprile 2016.

Il Consiglio di Stato relativamente al codice ha evidenziato come vada guardata con assoluto favore la ripresa della “stagione dei codici” di diritto amministrativo, strumento essenziale per imprese e cittadini, per assicurare completezza e chiarezza delle regole aggiungendo che “Una codificazione richiede tuttavia un periodo adeguato di ricognizione delle norme e della giurisprudenza, ricostruzione, confronto con gli operatori del settore, al fine di confezionare regole chiare, univoche, ben coordinate” e che “Il testo del codice risente dei tempi ristretti, e presenta pertanto inevitabili incoerenze sistematiche, refusi, disposizioni non ben coordinate, imprecisioni lessicali e di recepimento, essendo mancata, verosimilmente, una pausa di ponderazione e rilettura complessiva dell’articolato”.

Relativamente ai contratti sotto soglia nel parere del Consiglio di Stato viene evidenziato che “Sin da ora si segnala, per la sua particolare delicatezza, il tema dei contratti sotto soglia, nei quali si riduce il numero di operatori da invitare alla gara informale, dai dieci o cinque della (pre)vigente disciplina (art.122 d.lgs. n. 163/2006) ai cinque o tre dell’attuale (art. 36). Peraltro la delega, sebbene richieda la semplificazione degli affidamenti sotto soglia, sembra imporre un numero minimo di cinque operatori da consultare in ogni caso, a prescindere da “subsoglie nel sotto soglia” (art. 1, comma 1, lett. ii), legge delega)

Riferendosi, poi, al problema della tipologia, natura e regime giuridico degli atti attuativi ipotizzati dalla legge delega e contemplati dal codice (linee guida adottate con decreto ministeriale, linee guida vincolanti dell’ANAC, linee guida non vincolanti dell’ANAC) e ad una sommaria ricognizione degli atti attuativi censiti dal Consiglio di Stato in circa 50, il Consiglio stesso, in merito al notevole numero di atti attuativi ha precisato che “l’obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria, chiaramente conoscibile, rischia così di perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. Non solo: l’obiettivo di un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia di essere frenato nella ritardata adozione degli atti attuativi, così nel frattempo continuando a applicarsi le vecchie regole. Ove non ben definito l’ambito di ciascun atto attuativo, si determina il rischio di sovrapposizioni e sconfinamenti reciproci. Un rischio di tal genere appare concreto, ad esempio, in relazione alle disposizioni attuative della direzione dei lavori e dei compiti del RUP, affidate rispettivamente al Ministro delle infrastrutture e all’ANAC; direttore dei lavori e r.u.p. sono soggetti che, nella fase di esecuzione del contratto, operano in costante sinergia. Perciò occorre che i relativi compiti siano reciprocamente coordinati e definiti. Sarebbe auspicabile la disciplina dei due organi in unico contesto regolatorio”.

A tal proposito il Consiglio di Stato ha chiesto che alla cabina di regia, prevista all’articolo 212, sia affidato lo specifico compito di redigere un piano di azione della fase attuativa del codice, operando una ricognizione degli atti attuativi, delimitandone la sfera di competenza reciproca, coordinando i soggetti chiamati ad adottarli e monitorandone la tempestiva adozione.

Non sappiamo cosa ha in animo il presidente del Consiglio Matteo Renzi perché potrebbe avere la facoltà di pubblicare il decreto legislativo senza utilizzare per niente le osservazioni del Consiglio di Stato, della Conferenza delle Regioni e delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato ma riteniamo che sia abbastanza intelligente per capire che alcuni aggiustamenti vanno fatti principalmente per evitare successivi ricorsi alla Corte Costituzionale.

E, quindi, le minime modifiche che devono essere introdotte sono quelle idonee a evitare un eventuale ricorso alla Corte Costituzionale per il mancato rispetto dei principi dettati nella legge delega n. 11/2016 e, a tal proposito, il Consiglio di Stato ne ha evidenziato parecchi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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