Codice dei contratti: Entro il 18 ottobre appalti in versione elettronica

Dal 18 ottobre 2018, il DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all’articolo 85 del Codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016) dovrà essere predisposto e...

22/08/2018

Dal 18 ottobre 2018, il DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all’articolo 85 del Codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016) dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche emanate ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici da AgID con Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.

Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Il DGUE consente agli operatori economici di autodichiarare elettronicamente di soddisfare le condizioni richieste per partecipare a una procedura di appalto pubblico e soltanto l'aggiudicatario è tenuto a fornire prove documentali complete. In futuro, potrebbe essere eliminato anche questo obbligo qualora tali prove possano essere collegate elettronicamente alle banche dati nazionali.

I soggetti destinatari delle regole tecniche di cui alla Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 sono:

  • le stazioni appaltanti, le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e i prestatori di servizi di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs: 50/2016;
  • gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
  • i soggetti istituzionali che gestiscono servizi, piattaforme e banche dati coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
  • i Registri pubblici nazionali;
  • i soggetti che erogano servizi di aggregazione dei dati che possono essere coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione.

Ricordiamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con Circolare 18 luglio 2016, n. 3 recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” ha fornito alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni sul corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.

In allegato la Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 e la Circolare 18 luglio 2016, n. 3.

A cura di arch. Paolo Oreto

 

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