Codice dei contratti: I conti non tornano

Non ci riferiamo a formule complesse ed astruse come quelle che vediamo nell’immagine ma i conti non tornano con semplici addizioni. Con gli ultimi provvedim...

29/03/2018

Non ci riferiamo a formule complesse ed astruse come quelle che vediamo nell’immagine ma i conti non tornano con semplici addizioni. Con gli ultimi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale (gli aggiornamenti delle linee guida nn. 1 e 4) crediamo che sia stata raggiunta la soglia che due anni fa era stata la causa (per alcuni) di tutti i mali degli appalti e cioè i quasi 600 articoli riscontrabili nel previgente Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163 e nel Regolamento di attuazione n. 207/2010 ancora oggi in parte in vigore.

Pur non essendo possibile quantificare il numero di articoli che saranno contenuti nei 64 nuovi provvedimenti attuativi previsti per il codice dei contratti, non è difficile constatare che già oggi (vedi tabella provvedimenti attuativi), con soltanto 20 provvedimenti approvati (circa il 30% del totale di 64), che la sbandierata semplificazione non solo non c’è stata, ma che il nuovo sistema che è nato ha reso e renderà il comparto delle opere pubbliche, se non viene individuato dal nuovo Governo il sistema per uscire da questo ginepraio, più iperstatico di quello vigente prima del 18 aprile 2016 con un numero di provvedimenti e, quindi, di norme di gran lunga maggiore di quello previgente. Chi ha pensato che con l’adeguamento della normativa nazionale alle Direttive europee, l’Italia avrebbe avuto finalmente la possibilità di redigere una nuova normativa semplice, moderna e facilmente attuabile, indubbiamente si sbagliava. Chi aveva detto che si trattava di semplificazione, affermando che i 600 articoli dei previgenti Codice e Regolamento venivano sostituiti soltanto da 220 articoli e che da oltre 2000 articoli e commi si passava a 217 articoli, ha bleffato perché tra due norme non è possibile confrontare il numero di articoli che a volte hanno un solo comma ed altre volte diecine di commi e quando, tra l’altro, una delle due norme da confrontare per entrare a regime ha necessità di 64 provvedimenti attuativi.

Rivedendo e riascoltando, a distanza di quasi due anni, la conferenza stampa di Matteo Renzi che aveva anche dichiarato "La corruzione si combatte mettendo poche regole chiare" e di Graziano Delrio viene da sorridere!

Come, per altro, oggi fanno sorridere le slide che il Ministro Graziano Delrio proiettò per la presentazione del Codice (vedi slide) ed anche il testo del comunicato stampa prodotto alla fine del Consiglio dei Ministri (vedi comunicato).

Successivamente all'entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, la legislazione sui lavori pubblici è stata affidata in Italia ad un Codice che non è mai entrato compiutamente in vigore e che è in attesa, ancora, di 40 provvedimenti che lo renderanno attuativo (quando?) mentre oggi continuano a restare, ancora, in vigore quasi 150 articoli del Regolamento n. 207/2010 attuativo del previgente Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006.

Se si vuole fare un confronto, più che di parlare di articoli, bisognerebbe parlare di parole ed, allora ho contato le parole del previgente D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento n. 207/2010 che sono in totale circa 224.000. Le parole del D.Lgs. 50/2016 nella versione coordinata con il d.lgs. n. 56/2017 (decreto correttivo) sono, invece, circa 121.000 ma, alle stesse occorre sommare quelle dei provvedimenti attuativi approvati che sono i seguenti:

  • n. 8 linee guida Anac per complessive circa 52.000 parole (con una media di circa 6.500 parole per ogni linea guida);
  • n. 10 decreti ministeriali in vigore per complessive circa 54.000 parole (con una media di circa 5.400 parole per ogni decreto);

e la parte residuale del Regolamento n. 207/2010 per complessive circa 43.000 parole.

In atto, quindi, sommando le parole del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con quelle delle linee guida, dei decreti ministeriali e della parte residuale del Regolamento n. 207/2010 in vigore raggiungiamo 270.000 parole.

Ed il numero di parole potrebbe ulteriormente aumentare perché non abbiamo messo nel conto dei provvedimenti già in vigore tutti i decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi ai criteri minimi ambientali, una circolare dell’AGID ed un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In atto, dunque, il numero di parole del corpo normativo che regola gli appalti è pari  270.000 parole maggiore del 20% del numero di 224.000 della previgente normativa) ma quello che sconvolge di più è il fatto che mancano, ancora all’appello 40 provvedimenti che con una media anche di 5.000 parole a provvedimento (rapportato all’attuale media di parole dei provvedimenti già approvati) darebbero altre circa 80.000 parole che in considerazione che sommandole al totale di 270.000 da cui dovremmo sottrarre 43.000 della parte residuale del Regolamento n. 207/2010 che quando saranno approvati (se lo saranno mai) i 40 provvedimenti mancanti andrà in pensione porterà il numero totale di parole al mostruoso numero di oltre 300.000 parole.

Ovviamente tutti questi semplici conteggi lasciano il tempo che trovano in quanto il fatto reale su cui dovrà riflettere chi avrà le prossime responsabilità di governo sono tante altre ma che hanno alla base la necessità di porre rimedio ad una situazione che ha già superato da molto tempo il livello di guardia.

A cura di arch. Paolo Oreto

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