Codice dei contratti: Il Consiglio superiore approva a maggioranza il decreto sul Collaudo

Anche il Commissario Montalbano si interessa degli appalti. Guardavo ieri sera su Rai1 la presentazione della fiction “La piramide di fango” ed ho ascoltato ...

27/03/2018

Anche il Commissario Montalbano si interessa degli appalti. Guardavo ieri sera su Rai1 la presentazione della fiction “La piramide di fango” ed ho ascoltato Andrea Camilleri che riferendosi al mondo degli appalti ha detto quasi testualmente “È un labirinto in cui chi si addentra rischia di non uscirne più”.

Mentre riflettevo, concordando con quanto aveva detto Camilleri anche perché sul Codice dei contratti mi ero espresso in un’analoga maniera definendolo un “inestricabile groviglio di provvedimenti” (leggi notizia), ho ricordato che nel pomeriggio avevamo ricevuto in redazione un comunicato stampa del CNAPPC (Consiglio Nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori) relativo al decreto ministeriale sul collaudo tecnico-amministrativo e sul collaudo statico dell’opera pubblica e, ritenendo che il problema del collaudo sia di estrema importanza in un’opera pubblica, ho deciso di rimettermi alla tastiera per scrivere quello che ora leggerete.

Anche se l’articolo 102, comma 8 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 non prevede alcuna scadenza per la predisposizione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui dovranno essere disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, a distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore del Codice, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha predisposto il testo del decreto in argomento e venerdì scorso lo ha approvato a maggioranza con il parere negativo dei rappresentanti dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti che non hanno digerito la possibilità di un diverso trattamento dei dipendenti pubblici rispetto a quello riservato ai liberi professionisti.

Ricordiamo che il collaudo può essere sia statico che tecnico-amministrativo e che

  1. per il collaudo statico occorre riferirsi sia all’articolo 7 della legge 5/11/1971, n. 1086 che afferma testualmente “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera” (anche se, in verità al comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 1086/1971 è precisato che "L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze") ma, anche all’articolo 67 comma 2 el DPR n. 380/2006 in cui viene affermato che “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera”;
  2. per il collaudo tecnico amministrativo occorre, invece, fare riferimento al comma 6 del già citato articolo 102 del d.lgs.n. 50/2016 in cui nulla viene detto in riferimento all’anzianità di iscrizione all’albo mentre al comma 3 dell’articolo 216 del previgente Regolamento n. 207/2010 era precisato che “è, inoltre, necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale”.  

Per completare l’analisi delle norme a supporto dei requisiti che debbono avere i soggetti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo statico occorre, anche aggiungere che nel penultimo periodo del comma 6 dell’articolo 102 del Codice dei contratti è precisato che “Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico” mentre nel testo previgente al decreto correttivo, più simile a quello riportato al comma 8 dell’articolo 216 del previgente Regolamento n. 207/2010, era precisato che “Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico

In verità la differenza sembra sottile ma non lo è per il semplice fatto che nella vigente versione del citato comma 8 modificata dal “decreto correttivo” la figura del collaudatore statico viene resa totalmente indipendente da quella del collaudatore tecnico-amministrativo.

Per altro, dalla lettura completa del comma 8 dell’articolo 102 del d.lgs. n. 50/2016 si evince chiaramente che a differenza di quanto era previsto nell’articolo 216 del previgente Regolamento n. 207/2010, per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e per gli incarichi di collaudo statico devono essere nominati, preliminarmente, i dipendenti delle stazioni appaltanti o di altre amministrazioni pubbliche lasciando, residualmente, come precisato nell’ultimo periodo del più volte citato comma 8, la possibilità di nomina di professioni esterni soltanto nel caso di accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

In tale situazione mentre per il collaudo statico, in riferimento a quanto previsto dalla legge 1086/1971 e dal DPR n. 380/2001 il collaudatore statico, sia che si tratti di pubblico dipendente sia che si tratti di libero professionista dovrà avere per lo meno 10 anni di iscrizione all’albo, lo stesso non può dirsi per il collaudatore tecnico-amministrativo per il quale non c’è alcun riferimento agli anni di iscrizione all’albo ma è previsto al comma 6 del più volte citato articolo 102 soltanto che il collaudatore sia in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità e che sia iscritto all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 dello stesso articolo 102 del d.lgs. n. 50/2016.

Come in un’altra infinità di casi, anche in questo il nuovo Codice ha colpito ancora per il semplice fatto che non è stata compresa la difficoltà e le competenze che sono necessarie per un collaudo tecnico-amministrativo che, tra l’altro, viene predisposto soltanto per opere di importo superiore ad 1 milione di euro ma non sempre perché il decreto predisposto dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici potrebbe aver previsto alcuni casi per i quali nel caso di importo inferiore alla soglia comunitaria il certificato di collaudo possa essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Sembra che, in difformità di tali previsioni, il Consiglio superiore dei Lavori pubblici abbia approvato un articolo sul collaudo statico in cui mentre viene chiesto ai liberi professionisti il requisito di 10 anni di iscrizione all’albo, lo stesso requisito, derogando a quanto disposto dalla legge n.1086/1971 e dal DPR n. 380/2006, non viene chiesto ai dipendenti pubblici ed infatti nel decreto approvato dal Consiglio superiore mentre è affermato che “Per i dipendenti pubblici costituisce requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo statico l’iscrizione all’Albo dei collaudatori di cui al Capo VI del presente decreto”, è aggiunto, anche, che “Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, i soggetti esterni devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici del possesso della laurea in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali e dell'abilitazione all'esercizio della professione nonché l'iscrizione nel rispettivo albo professionale da almeno 10 anni”. Con un’evidente disapplicazione della legge n. 1086/1971 e del DPR n. 380/2006 in cui non c'è alcuna deroga per i pubblici dipendenti.

Sull’argomento è stato pubblicato ieri un comunicato stampa del CNAPPC con cui Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha espresso la sua idea sullo schema di decreto attuativo del codice dei contratti sul collaudo amministrativo e sul collaudo statico, per i lavori, e sulla verifica di conformità per servizi e forniture che è stato approvato venerdì scorso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici precisando che “Siamo fermamente convinti che la figura del controllore dei processi di esecuzione di un’opera pubblica debba essere qualificata almeno quanto le figure che svolgono le attività verificate e controllate dallo stesso collaudatore. I liberi professionisti che svolgono le attività di progettazione e di direzione dei lavori, per mantenere l’iscrizione all’Ordine, devono rispettare le norme di deontologia professionale e devono essere costantemente formati in relazione all’evoluzione delle norme che applicano”.

Riteniamo che - continua La Mendola - a maggior ragione, la figura del collaudatore, preposta al controllo dell’intero processo di esecuzione di un’opera pubblica, debba essere costantemente formata sulle attività oggetto dei propri controlli e debba rispondere alle norme di deontologia professionale. Peraltro la legge 1086 del 1971 ed il DPR 380 del 2001 prevedono che il collaudatore statico debba essere iscritto all’Ordine di competenza da almeno dieci anni. Considerato che le norme vigenti e lo stesso Decreto Ministeriale varato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indirizzano le stazioni appaltanti ad individuare preferibilmente un unico professionista per svolgere ambedue le prestazioni, è del tutto naturale che il requisito dell’iscrizione all’Ordine debba essere previsto anche per la redazione del collaudo amministrativo, prestazione peraltro spesso più complessa del collaudo statico”.

Per tutto questo - conclude La Mendola - chiederemo al Consiglio Superiore di rivedere la decisione assunta ieri in assemblea per assicurare che la figura del collaudatore, libero professionista o pubblico dipendente, debba possedere il requisito dell’iscrizione all’Ordine Professionale”.

Sembra proprio che questa sia un’altra delle tante storie della soft law all’italiana del Codice dei contratti e comunque si tratta di un provvedimento che, pur se approvato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici, potrà essere firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti soltanto dopo aver sentito l’ANAC che potrà rivedere la posizione assunta dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici a maggioranza con il voto contrario degli architetti e degli ingegneri che hanno eccepito la mancanza, tra i requisiti richiesti ai collaudatori, dell’iscrizione all’Ordine quando tale funzione è svolta da un pubblico dipendente ed incanalare il provvedimento nel rispetto delle norme specifiche sulle strutture attualmente vigenti al fine di evitare, anche, successivi strali del Consiglio di Stato che dovrà esprimersi sul decreto stesso e che non è mai stato tenero nell’esame dei provvedimenti predisposti sia dall’Anac che dai Ministeri.

A cura di arch. Paolo Oreto

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