Codice dei contratti: Il Governo chiede una delega (quasi) in bianco

Sono trascorsi quasi sette mesi dall’insediamento del Governo Conte e possiamo affermare che sia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che i due Vice Pr...

07/12/2018

Sono trascorsi quasi sette mesi dall’insediamento del Governo Conte e possiamo affermare che sia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che i due Vice Presidenti Matteo Salvini e Luigi di Maio hanno sempre dichiarato la loro volontà di mettere mano al Codice dei contratti al fine di migliorarlo e di renderlo adeguato alle esigenze di un comparto che, pur avendo apprezzato il testo della legge delega n. 11/2016, ha, ancora oggi il mal di pancia per un codice che in molti casi ha disatteso i principi della citata legge delega.

Oggi, a distanza di sette mesi, il Governo Conte dopo aver dato i primi segnali di discontinuità con la predisposizione di un decreto-legge che, in verità, non è stato ancora approvato e che detta alcune pessime modifiche relative alla progettazione ed all’appalto integrato su cui sono arrivati gli strali sia dell’Ance che dell’Oice (leggi articolo Ance, leggi articolo Oice) mentre sono attesi quelli della Rete delle professioni tecniche, vuole intervenire pesantemente sul Codice dei contratti con un disegno di legge delega.

In pratica, invece di predisporre un disegno di legge che modifichi l’attuale Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 da sottoporre all’approvazione del Parlamento, il Governo ha deciso di utilizzare lo strumento della legge delega (con successivi decreti legislativi) che, in verità, ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione dovrebbe contenere, tra l’altro i principi (ossia le norme generali o di principio di carattere sostanziale che regolano la materia) e i criteri direttivi (ossia le regole procedurali di carattere strumentale per l'esercizio in concreto del potere normativo delegato), nel rispetto dei quali dovranno essere adottati i necessari decreti legislativi.

Nel dettaglio, al comma 1 dell’articolo 7 del ddl recante deleghe al Governo per le semplificazioni è affermato “Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riassetto della materia dei contratti pubblici ……………. adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione di quello di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero modificandolo per quanto necessano”.

In pratica il Governo sembra che già dal primo comma non abbia le idee abbastanze chiare se chiede una delega in bianco che passa dall’integrale sostituzione del Codice alla possibilità di modifica di quello attualmente vigente.

Ci chiediamo a cosa sono servite la consultazione promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le tante parole spese e proposte fatte dagli operatori del settore e le audizioni in corso all’8a Commissione del Senato, se ci ritroviamo oggi:

  • con uno schema di decreto-legge che cancella, nella quasi totalità dei casi, il progetto esecutivo e reintroduce l’appalto integrato;
  • con uno schema di disegno di legge delega che non ha chiaro se chiedere la delega per la predisposizione di un nuovo codice o per la modifica di quello attualmente vigente.

Perché il Governo sulla base della consultazione del MIT e delle audizioni al Senato non ha predisposto un testo di modifiche al Codice dei contratti da sottoporre preliminarmente agli operatori del settore e, successivamente, all’approvazione del Parlamento?

Le risposte possono essere tante ma tale soluzione porta, comunque, alla negazione della centralità del Parlamento che, dopo l'approvazione della legge delega non potrà più intervenire con i rappresentanti democraticamente eletti.

Non sono bastati i danni che sono stati creati con un decreto legislativo (D.lgs. n. 50/2016) nato da una legge delega che, in verità, aveva avuto le approvazioni di tutti? È così difficile comprendere che nel caso delle norme sui lavori pubblici sarebbe meglio andare avanti con la predisposizione di un disegno di legge, anche governativo, che sia sottoposto a tutti gli opportuni e necessari passaggi parlamentari?    

Tra l’altro scorrendo il citato art. 7 del disegno di legge delega non possiamo non notare come, differentemente da quanto previsto all’articolo 76 della Costituzione,  anche i principi e criteri direttivi su cui dovrebbe basarsi la delega sono veramente aleatori  come è possibile osservare leggendo le lettera dalla a) alla f) del comma 2 dell’articolo 7 dello schema di disegno di legge delega ed in tali condizioni si tratta veramente di una delega in bianco con cui il Governo potrà non soltanto decidere di adottare un Codice dei contratti ex novo o modificare quello attualmente in vigore ma potrà, anche, in barba al pensiero più volte manifestato dagli operatori del settore ed in barba alle risultanze delle audizioni in corso presso l’8a commissione del Senato, decidere di tutto e di più senza che il Parlamento possa, successivamente all’eventuale approvazione del disegno di legge delega dire alcunché.

Siamo distanti anni luce dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 che forse aveva la pecca di essere troppo dettagliata ma che, certamente, era stata costruita con il consenso non soltanto del Parlamento ma, anche, di tutti gli operatori del settore.

La verità è che l’attuale Governo ed ancora di più il Ministro delle infrastrutture non sembrano avere le idee chiare sull’argomento ed a distanza di sette mesi hanno deciso per un parto che a giudizio non soltanto nostro, se dovesse essere confermato nell’attuale versione, sarebbe pessimo.

Riportiamo, qui di seguito, l’attuale versione degli scarni pricipi e criteri direttivi enunciati al dell’articolo 7 dello schema di disegno di legge delega.

I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), d), e), g) m) ed r), per quanto applicabili, della presente legge, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a) restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando ove possibile una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee di cui è data attuazione;
  • b) assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche e di esecuzione dei servizi e delle forniture limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;
  • c) eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 3, fatta salva l'osservanza dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per regolare specifici istituti o ambiti tecnici o necessitanti di periodica revisione;
  • d) prevedere una disciplina opportunamente differenziata applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ispirata alla massima semplificazione e rapidità, nonché una disciplina anche per i contratti attivi;
  • e) promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell'ottica di assicurare maggiore flessibilità nell'utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell'attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche;
  • f) razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, rafforzare la certezza applicativa delle norme attraverso atti di interpretazione dell'ANAC di natura non regolamentare e non vincolante volti a chiarire la portata applicativa e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dal codice, il rafforzamento della vigilanza collaborativa e dell'attività consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti o delle imprese.”.

In allegato il testo dello schema dello schema di decreto legge e dello schema del disegno di legge delega.

A cura di arch. Paolo Oreto

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