Codice dei contratti: L’ANAC pubblica le linee guida sulle consultazioni preliminari di mercato

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha, recentemente, pubblicato con la delibera 6 marzo 2019, n. 161 le Linee guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle ...

22/03/2019

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha, recentemente, pubblicato con la delibera 6 marzo 2019, n. 161 le Linee guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato".

Le nuove linee guida sono state predisposte a seguito della consultazione iniziata il 23 luglio 2018 e conclusasi il 20 settembre 2018 ed alsuccessivo parere 14 febbraio 2019, n. 445 (leggi articolo) del Consiglio di Stato.

Nella relazione illustrativa che accompagna le linee guida sono spiegate le scelte di fondo contenute nell’atto di regolazione e l’ANAC ha precisato, anche, che, in attuazione degli articoli 66 e 67 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/16, con le Linee guida in argomento ha voluto:

  • indicare quale sia l’ambito di applicazione e di funzionamento dell’istituto;
  • chiarire le modalità di svolgimento delle consultazione di mercato;
  • fornire indicazioni sul rapporto tra procedimento di consultazione preliminare e quello di scelta del contraente.ha chiarito, anche, di avere optato per l’elaborazione di una relazione illustrativa, poiché, in base ai principi di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento per la definizione dell’attività di regolazione, le linee guida in oggetto non sono sottoposte all’analisi di impatto della regolazione, in ragione del loro carattere sostanzialmente interpretativo della normativa di riferimento.

Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 66 e 67 del Codice dei contratti pubblici che nascono dalle previsioni contenute negli articoli 40 e 41 della Direttiva 2014/24/UE. Le Linee guida forniscono un orientamento per le amministrazioni procedenti al fine di individuare:

  • al paragrafo 5.1, le finalità dell’istituto;
  • al paragrafo 5.2, l’ambito di applicazione;
  • al paragrafo 5.3, il procedimento di consultazione;
  • al paragrafo 5.4, le forme minime di pubblicazione;
  • al paragrafo 5.5, i soggetti ammessi alla consultazione;
  • al paragrafo 5.6, il contenuto dei contributi.

L’ANAC ricorda che l’istituto delle consultazioni di mercato è preliminare, facoltativo e non decisorio. Le stazioni appaltanti esercitano discrezionalmente la facoltà di svolgere procedure di consultazione e non sono tenute allo svolgimento delle stesse. Si tratta di un istituto volto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra stazioni appaltanti e operatori di mercato, mediante il quale si consente alle prime l’acquisizione di informazioni di mercato per una scelta più consapevole e a tutte le parti l’acquisizione di informazioni rilevanti circa l’appalto in via di definizione. In nessun modo, per il settore dei lavori pubblici, le consultazioni preliminari di mercato, quali attività propedeutiche alla progettazione, possono sostituire o essere confuse con le attività di supporto al RUP nelle fasi preliminari di un appalto pubblico, in quanto queste ultime consistono in un vero e proprio affidamento di servizi, riservato a professioni tecniche.

In allegato le Linee guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato" unitamente alla Relazione illustrativa.

A cura di arch. Paolo Oreto

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