Codice dei contratti: Linee guida recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”

L’ANAC ha ritenuto opportuno, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 213, secondo comma del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.n.50/2016...

25/07/2018

L’ANAC ha ritenuto opportuno, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 213, secondo comma del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.n.50/2016, adottare, con apposite Linee guida, uno specifico atto regolatorio sul tema delle consultazioni preliminari di mercato, in considerazione della generale rilevanza di tale istituto nell’ambito della contrattualistica pubblica. L’Autorità, come di consueto, ai sensi del vigente Regolamento sulla partecipazione ai procedimenti di regolazione, procede ad una consultazione pubblica prima di adottare l’atto regolatorio. 
Gli stakeholders sono invitati a esprimere osservazioni sul documento posto in consultazione, contenente la bozza delle Linee guida e la Nota illustrativa delle questioni sottese, utilizzando l’apposito modello, entro il giorno 20 settembre 2018 alle ore 18.00. 

Ricordiamo che il Codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede all’articolo 66 che “prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi”. A tal fine, dispone altresì che “le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.

L’istituto delle consultazioni di mercato è preliminare, facoltativo e non decisorio. Le stazioni appaltanti procedenti esercitano discrezionalmente la facoltà di svolgere procedure di consultazione e non sono tenute allo svolgimento delle stesse, conformemente alle ipotesi previste nell’articolo 66 del Codice. Si tratta di un istituto volto a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra stazioni appaltanti e operatori di mercato, mediante il quale si consente alle prime l’acquisizione di forme di consulenza gratuite e a tutte le parti l’acquisizione di informazioni rilevanti circa l’appalto in via di definizione.

Ancorché non vi sia alcun obbligo di svolgimento, il ricorso alla consultazione preliminare di mercato si rende opportuno e consigliabile, ove la stazione appaltante non abbia chiara contezza dei propri fabbisogni ed esiga calibrare i propri obiettivi, anche relativamente all’assetto del mercato, servendosi dell’ausilio di soggetti qualificati. Il ricorso all’istituto appare particolarmente consigliabile nel caso di appalti o accordi quadro complessi o sperimentali, con spiccata componente tecnologica o innovativa, avulsa dalle conoscenze proprie dell’ente procedente.

L’istituto interviene nella fase preparatoria, prossima o remota, di una gara d’appalto. La consultazione consiste in una attività propedeutica di medio periodo della stazione appaltante. Essa si svolge, di norma, prima dell’avvio di una procedura di appalto, tra la programmazione e la definizione della determinazione a contrarre, prima della decisione di bandire una gara di appalto e prima ancora della scelta delle procedure di cui all’articolo 59.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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