Codice dei contratti: Mancano pochi giorni per il D.P.C.M. relativo alla Struttura per la progettazione

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” p...

24/01/2019

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 contiene all’articolo 1, commi dal 162 al 170 le norme relative alla struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici istituita ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali.

Della Struttura di missione possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura devono essere individuati, come disposto al comma 162, con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, entro il 30 gennaio 2019. Mancano, quindi, soltanto 5 giorni per conoscere i particolari della Struttura di missione.

Ovviamente, sino a quando bìnon sarò pubblicatiìo il citato D.P.C.M. la struttura resterà soltanto sulla carta e non si potrà dare corso alle assunzioni previste a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della P.A.

Soltanto, appunto, dopo l’emanazione del D.P.C.M. previstio sarà svelato il mistero del comma 106 dello stesso articolo 1 della legge di bilancio 2019 perhé mentre negli articoli dal 162 al 170 non si fa alcun riferimento al soggetto attuatore della “Struttura di progettazione” e mentre nel dossier del centro studi si afferma che il DPCM dovrà, tra l’altro definire l’allocazione della struttura stessa e, quindi, il soggetto attuatore, nel comma 106 viene affidato il finanziamento della struttura all’Agenzia del demanio che non credo abbia tra i compiti istituzionali quello della progettazione di beni ed edifici pubblici. Tra l’altro, relativamente alla chiarezza e proprietà della formulazione del testo, il Servizio Studi della Camera dei depitati in un documento datato 23 dicembre 2019 aveva puntualizzato “il comma 106 prevede che per l'attuazione dei commi da 162 a 17, relativi al funzionamento della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, sia autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 a favore dell'Agenzia del demanio; i commi da 162 a 170 tuttavia non sembrano prevedere che la Struttura sia istituita presso la predetta Agenzia o sia alla stessa collegata”.

Quì di seguito il testo dei citati commi da 162 a 170 attualmente in vigore: "162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni. 163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività. 164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza. 165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall’anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. 166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 167. Per garantire l’immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato e sulla base di appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni. 168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 169. Tutti gli atti connessi con l’istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse. 170. Agli oneri connessi all’istituzione e al funzionamento della Struttura, nonché all’assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106."

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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