Codice dei contratti: alle Commissioni parlamentari il DPCM sul Dibattito pubblico

Il Governo Gentiloni ha trasmesso il 9 gennaio scorso alle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei...

11/01/2018

Il Governo Gentiloni ha trasmesso il 9 gennaio scorso alle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico sul quale le Commissioni stesse devono esprimere il proprio parere, così come disposto all’articolo 22, comma 2 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Ricordiamo che:

  • il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio diede notizia della predisposizione del provvedimento nel mese di giugno dello scorso anno nel corso dell’evento “Connettere l’Italia”, tenuto all'Università "La Sapienza" e relativi alle strategie ed ai risultati del Mit. (leggi notizia)
  • sul testo la Conferenza unificata ha espresso il proprio parere nella seduta del 14 dicembre 2017 (leggi notizia)

ed che dopo il parere delle competenti Commissioni parlamentari, il provvedimento deve essere sottoposto al Parere del Consiglio di Stato.

Il Governo, oltre allo schema di decreto ha, anche, predisposto la documentazione contenente:

  • la relazione illustrativa;
  • la relazione tecnica;
  • l’Analisi tecnico-normativa (A,T.N.);
  • l’Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.).

Il dibattito pubblico sarà obbligatorio per le opere indicate nell’allegato 1 del provvedimento che è stato ridimensionato rispetto alla prima stesura e che, adesso, sarà necessario prima di decidere la realizzazione di infrastrutture a rete di importo superiore a 500 milioni di euro e la realizzazione di infrastrutture puntuali di importo superiore a 300 milioni di euro. Così come disposto, poi, all’articolo 3 è prevista anche la possibilità di attivare la procedura del dibattito pubblico su opere per una soglia di importo:

  • ridotto del 50% rispetto ai valori base indicati per particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell'UNESCO e nei parchi nazionali e regionali;
  • ridotto di un terzo rispetto ai valori base indicati nel caso in cui la richiesta arrivi dalla Presidenza del consiglio dei ministri o dai ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera, da un consiglio regionale o una provincia o una città metropolitana o un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento, da uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento (se complessivamente rappresentativi di almeno 100mila abitanti), da almeno 50mila cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento, da almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 100mila abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

Ricordiamo, per ultimo, che sono state escluse dalla possibilità di dibattito pubblico, rispetto all’originaria previsione, le “infrastrutture energetiche, qualificabili come opere private di interesse pubblico” che non richiedono il parere del Mise e anche acciaierie e impianti chimici con capacità produttiva superiore a 500 Gg/uomo.

In allegato lo schema di decreto e la documentazione che il Governo ha inviato alle Camere.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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