Codice dei contratti e BIM: decreto attuativo in consultazione fino al 3 luglio 2017

Un vecchio proverbio recita "La fretta è cattiva consigliera", ma l'eccessiva flemma, aggiungiamo noi, non porta mai nulla di positivo. Questa è la prima cos...

20/06/2017

Un vecchio proverbio recita "La fretta è cattiva consigliera", ma l'eccessiva flemma, aggiungiamo noi, non porta mai nulla di positivo. Questa è la prima cosa che ci è venuta in mente in merito alla consultazione pubblica avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la redazione del decreto attuativo previsto dall'art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi), comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

L'art. 23, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ha previsto l'adozione (entro il 31 luglio 2016, ovvero 324 giorni fa) di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, per la razionalizzazione delle attività di progettazione.

Stiamo parlando del decreto attuativo che definirà nel dettaglio quello che per tutti è conosciuto come BIM - Building Information Modeling (Modello d'Informazioni di un Edificio), ovvero il modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, realizzazione e gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture.

BIM e digitalizzazione dell'ambiente costruito

BIM e digitalizzazione dell'ambiente costruito
Building Information Modelling e la digitalizzazione del settore delle costruzioni

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Come specificato dallo stesso Ministero, la riforma degli appalti pubblici ha portato in dote, come previsto dalle direttive europee, l'obbligatorietà di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, al fine di razionalizzare le attività di progettazione e delle connesse verifiche, andando a migliorare e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti.

A tal fine è stata predisposta da una specifica Commissione del MIT, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo accademico e della rete nazionale delle professioni dell’area tecnico-scientifica, una prima bozza di decreto. Bozza realizzata dopo una prima fase di ascolto e coinvolgimento dei principali stakeholder.

La proposta di decreto individua:

  • gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti,
  • l’utilizzo facoltativo e obbligatorio dei predetti metodi e strumenti, in relazione alla tipologia delle opere alle quali gli stessi saranno applicati,
  • i contenuti informativi del capitolato.

Prima della stesura definitiva del decreto attuativo nella sua versione definitiva, il MIT ha avviato la consultazione online, al fine di raccogliere tutti i contributi di chi quotidianamente è coinvolto nell'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

La Consultazione, online dal 19 giugno 2017 al 3 luglio 2017, è accessibile tramite la piattaforma http://commenta.formez.it/ch/CodiceAppalti

In allegato la relazione di accompagnamento del MIT, di seguito il testo della la proposta di articolato messa in consultazione:

Introduzione
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 23;
VISTO il comma 13, del citato articolo 23 del codice dei contratti pubblici, che, nel prevedere che le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, dispone altresì che “con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 242 del 15 luglio 2016, con il quale è stata istituita la Commissione con il compito di individuare le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà, presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 297 del 31 agosto 2016, con il quale la predetta Commissione è stata integrata con la partecipazione alla medesima di un rappresentante della rete nazionale delle professioni dell’area tecnico-scientifica;
VISTO la proposta della Commissione sottoposta a consultazione pubblica;
VISTi gli esiti della consultazione pubblica;

Art. 1 - Finalità
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce, per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori, le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un’opera e strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale;
b) appalti pubblici di lavori, gli appalti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ll), del codice dei contratti pubblici;
c) codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni;
d) concessioni di lavori, le concessioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera uu), del codice dei contratti pubblici;
e) lavori complessi, ai fini dell’attuazione del presente decreto di cui all’art. 6, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice dei contratti pubblici, i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali e/o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l’intero ciclo di vita dell’opera. Rientrano tra i lavori complessi altresì quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini collaborativi è ritenuta fondamentale;
f) stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o) del codice dei contratti pubblici.

Art. 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni Appaltanti
1. L’utilizzo dei metodi di cui all’articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all’adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:
a) un piano di formazione del proprio personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, il gestore del dato e la gestione dei conflitti.
2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le date fissate dall’articolo 6, comma 1, in relazione all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.

Art. 4 - Interoperabilità
1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. Tutti i dati presenti nel processo devono risultare connessi a modelli tridimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all'interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.

Art. 5 - Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purché abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3, possono richiedere l’uso dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti, prioritariamente per i lavori complessi.

Art. 6 - Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture
1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l’uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:
a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020;
c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
f) per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 7 - Capitolato
1. Ai fini dell’introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori e/o della gestione delle opere, deve contenere :
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.
2. Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l'aggiudicatario nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.
3. La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato di cui al comma 1
4. In via transitoria, fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo elettronico per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfa numerici. La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche su supporto informatico, fermo restando che a tutti gli effetti è considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ove necessario, dalla documentazione digitale.
5. A decorrere dall’introduzione obbligatoria ai sensi dell’articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello elettronico, nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi dovranno, comunque, essere relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.
6. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 58 del codice dei contratti pubblici.

Art. 8 - Commissione di monitoraggio
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con il compito di monitorare gli esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del presente decreto, nonché di individuare misure correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l’aggiornamento dei dati e delle procedure di cui al presente decreto

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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