Codice dei contratti e Linee guida: eccesso di delega in un sistema iperstatico

Mentre arriverà tra oggi e domani il parere delle Commissioni parlamentari riunite (VIII Camera e VIII Senato), relativamente al decreto correttivo del Codic...

05/04/2017

Mentre arriverà tra oggi e domani il parere delle Commissioni parlamentari riunite (VIII Camera e VIII Senato), relativamente al decreto correttivo del Codice dei contratti, si è svolta ieri l’audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio.

Tante le problematiche affrontate nel corso dell’audizione partendo dalle richieste della Conferenza unificata relative alla riserva della partecipazione alle procedure sottosoglia, all’eliminazione della previsione secondo cui il MIT a fine della ricezione dei programmi biennali degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti si avvale del sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle finanze ed all’innalzamento della soglia da 1.000.000 a 2.000.000 di euro per l’utilizzazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per non parlare dei problemi legati alle concessioni autostradali, al partenariato pubblico privato, ai lavori in house, al subappalto ed al’appalto integrato.

All’esposizione del Ministro Delrio, che ha rimarcato come il Codice dei contratti sia una risorsa e non un problema per le opere pubbliche nel nostro paese e come si tratti di un atto molto importante che ha rimesso al centro la qualità del progetto, la qualità delle stazioni appaltanti ed ha recepito direttive europee stimolando ed aiutando la vigilanza contro la corruzione e per una migliore esecuzione dei lavori pubblici, hanno fatto seguito numerosi variegati interventi che non hanno chiarito quali saranno le posizioni dei componenti delle due commissioni in riferimento al parere d esprimere.

Ne sapremo di più tra domani e dopodomani ma un fatto su cui nessuno ha riflettuto è legato alla molteplicità di provvedimenti attuativi alcuni dei quali non previsti nella legge delega che all’interno dell’articolato parla delle seguenti tipologie di linee guida:

  1. linee guida ANAC non vincolanti (art. 1, lett. t), legge delega);
  2. linee guida ANAC vincolanti (art. 1, lett. t), legge delega);
  3. linee guida ANAC comunicate, dopo la loro adozione, alle Camere (art. 1, lett. u), legge delega);
  4. linee guida generali, da adottarsi su proposta dell’ANAC, con la forma del decreto del MIT, sottoposte a previo parere delle Commissioni parlamentari (art. 1, commi 5 e 12, legge delega).

Nell’articolato del codice possono, invece essere individuate le seguenti tipologie di linee guida:

  1. linee guida adottate con decreto ministeriale
  2. linee guida vincolanti dell’ANAC (proposte in vari articoli)
  3. linee guida non vincolanti dell’ANAC (art. 213, comma 2)
  4. linee guida interpretative e di indirizzo adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme del codice (art. 214, comma 12)
  5. linee guida ANAC adottate sentito il Ministero dell’economia e delle finanze che definiscono le modalità con cui l’amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio (art. 181, comma 4);
  6. linee guida ANAC adottate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con cui sono disciplinati il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente (art. 83, commi 1 e 2).

Non mi soffermo sulle linee guida rilevabili nel Codice dei contratti ed indicate ai precedenti numeri da 1 a 5 che, sono, indubbiamente previsti all’interno della legge delega ma nutro grandi perplessità sulle linee guida di cui al precedente punto 6) per il fatto che per le stesse si potrebbe parlare di eccesso di delega perché nella legge delega n. 11/2016 non si parla di in nessun caso di “Linee guida ANAC adottate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari”.

Se alle innumerevoli linee guida (sia dal punto di vista tipologico che quantitativo) vengono, poi, aggiunti tutti gli atri provvedimenti la cui adozione è prevista con Decreti ministeriali, Decreti interministeriali e Decreti del Presidente del consiglio dei ministri non è difficile rendersi conto come si stia costruendo un sistema che per dirlo in termini ingegneristico si potrebbe definire, certamente, iperstatico.

A cura di Arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata