Codice dei contratti e Livelli di progettazione: Una storia infinita

Qualche giorno fa avevamo doto notizia  dell’approvazione, con modifiche ed integrazioni, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del decreto mi...

14/06/2018

Qualche giorno fa avevamo doto notizia  dell’approvazione, con modifiche ed integrazioni, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del decreto ministeriale recante “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali”, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Mentre per quanto concerne la struttura e l’articolazione del provvedimento facciamo riferimento ad un nostro precedente articolo, non possiamo non evidenziare come la soddisfazione per l’approvazione che potrebbe preludere alla pubblicazione da parte del neo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli del decreto stesso si scontra però con la lettura nel parere n. 45/2018 del Consiglio superiore dei Lavori pubblici espresso nell’adunanza del 25 maggio 2018.

Si tratta di 27 pagine che parlano di una storia infinita che è lontana dall’epilogo in quanto, a nostro avviso, il provvedimento oltre il parere della Conferenza unificata e di Itaca deve ottenere, anche, un nuovo parere del Consiglio di Stato.

Ricordiamo che l’articolo 23, comma 3, primo periodo del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali” e che:

  • in data 20/05/2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di trasmettere entro 20 giorni lo schema di atto attuativo di propria competenza;
  • il Presidente del Consiglio Superiore il 6/06/2016, ha costituito un Gruppo di Lavoro incaricato della redazione di uno schema di atto attuativo dell’art. 23, comma 3 del Codice dei contratti recante “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali”;
  • lo schema di decreto è stato trasmesso dal Presidente del Consiglio Superiore all’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21/07/2016;
  • nel mese dicembre 2016 sullo schema di decreto è stato acquisito il concerto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  • il testo è stato trasmesso dall’Ufficio Legislativo al Consiglio di Stato che con il parere n. 22 reso il 10 gennaio 2017 (leggi articolo) ha rinviato il testo al MIT per un’ulteriore istruttoria affinchè il Ministero valuti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata e di ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) l’adeguamento del decreto alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato stesso;
  • a marzo 2017 si sono svolte n. 3 riunioni tecniche della Conferenza Unificata, nelle quali le Regioni, l’ANCI ed ITACA hanno presentato ed illustrato le loro richieste di emendamenti allo schema del decreto, che sono state in gran parte ritenute accoglibili dall’Ufficio Legislativo del MIT;
  • a seguito dell’emanazione in data 18 aprile 2017 del d.lgs. n. 56/2017 (cosiddetto “decreto correttivo”), l’Ufficio Legislativo il 9/05/2017 ha trasmesso al Consiglio Superiore un nuovo testo del provvedimento che tiene conto delle modifiche apportate al codice dei contratti pubblici dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
  • il Consiglio Superiore il 22/05/2017 ha ritrasmesso all’Ufficio Legislativo un testo dello schema di decreto in argomento ulteriormente rivisto ed adeguato al nuovo testo del Codice;
  • l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore ha reso il 20/10/2017 il proprio parere riguardo al suddetto schema del decreto sulla progettazione;
  • l’Ufficio Legislativo il 19/04/2018, ha trasmesso al Consiglio Superiore, per l’espressione delle proprie valutazioni, l’ultima versione dello Schema di decreto ministeriale recante “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali ai sensi dell’art. 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, modificato ed integrato rispetto al testo allegato al parere del 20/10/2017;
  • l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore ha reso il 25/05/2018 il proprio parere riguardo al suddetto schema di decreto, datato 19.04.2018 che riporta le modifiche richieste dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, oltre ad alcune modifiche al testo apportate dall’Ufficio Legislativo stesso.

Come è possibile leggere dalla storia infinita che non si è, ancora, conclusa, che relativamente al decreto ministeriale recante “Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali”, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono stati predisposti due differenti testi, il primo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 56/2017 (cosiddetto “decreto correttivo”) ed il secondo successivo. In particolare vale la pena precisare che mentre l’originario decreto si riferiva ad opere di qualsiasi importo, il secondo decreto (quello successivo al “decreto correttivo) è applicabile soltanto a quelle opere di importo superiore a 2.500.000 euro in quanto per le opere di importo sino a tale importo nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 23 è precisato che “Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è' disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità' e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.” Di conseguenza lo schema di decreto in argomento non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria di importo fino a € 2.500.000”.

Mentre, come è possibile rilevare nella cronistoria, sul primo sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e di Itaca, sul secondo non sembra che ci sia alcun parere ed allora, prima dell’approvazione definitiva il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a nostro avviso, dovrà procedere ad acquisirli. Dovrà essere, inoltre, predisposto un ulteriore decreto per le opere di importo fino a € 2.500.000.

La storia infinita continua.

A cura di arch. Paolo Oreto

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