Codice dei contratti e Soglie di rilevanza UE: dall'1 gennaio 2018 in vigore i nuovi Regolamenti

Dall'1 gennaio 2018 sono cambiate le soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Come previs...

05/01/2018

Dall'1 gennaio 2018 sono cambiate le soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), tali soglie sono state aggiornate con i provvedimenti della Commissione europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L337/21 del 19 dicembre2017. Si tratta in particolare del:

  • Regolamento delegato (UE) 2017/2364 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.
  • Regolamento delegato (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.
  • Regolamento delegato (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.

I 3 regolamenti, entrati in vigore l'1 gennaio 2018, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:

Nei settori ordinari

  • euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Nei settori speciali:

  • euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 443. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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