Codice dei contratti e sblocca cantieri: Dietrofront sulle cause di esclusione

L’Associazione italiana dottori commercialisti in un comunicato stampa del 24 aprile scorso ha lanciato l’allarme sull’articolo 80, comma 4 del Codice dei co...

07/05/2019

L’Associazione italiana dottori commercialisti in un comunicato stampa del 24 aprile scorso ha lanciato l’allarme sull’articolo 80, comma 4 del Codice dei contratti così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera n.4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con cui è stato precisato che “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

“L’attuale legislatore sta calpestando sempre più lo ‘Statuto dei Diritti del Contribuente’”. È l’allarme lanciato dal Presidente dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), Andrea Ferrari, commentando il DL 32/2019 “Sblocca Cantieri” che rappresenta l’ulteriore avanzata di un regime di polizia tributaria, del tutto estraneo al dettato costituzionale. La norma che introduce una causa di esclusione dagli appalti pubblici per le imprese non in regola con gli obblighi di pagamento di imposte e contributi, anche non definitivamente accertati, è semplicemente illegittima. “Avevamo già espresso forti perplessità sui decreti di fine anno - ha proseguito Ferrari - che avevano attribuito nuovi ed in parte ingiustificati poteri alla  GdF, come il libero accesso  alle informazioni e ai movimenti bancari ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale, unitamente alla facoltà di procedere direttamente alla presentazione al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale dell’istanza di accoglimento di misure cautelari amministrative”.

Tra l’altro, riferendoci agli ultimi dati sul contenzioso tributario, è evidente che nelle cause contro le Entrate in un caso su tre vince il contribuente.

La modifica del comma 4 del citato art. 80 del Codice dei contratti si era recsa necessaria per conformare il citato comma all'articolo 38, paragrafo 5, secondo comma, della Direttiva 2014/23/UE e all’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, della Direttiva 2014/24/UE, in quanto il testo vigente non consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

Sul problema pronto il dietrofront del Governo ed il Senatore Agostino Santillo (M5S), relatore del provvedimento per la commissione lavori pubblici del Senato ha, recentemente, dichiarato  “Dobbiamo ancora condividere la posizione con l'altra parte di Governo, ma è prevedibile che modificheremo la norma, soprattutto per andare incontro alle richieste delle categorie” aggiungendo, anche “Ci riserviamo di intervenire in fase emendativa, rispettando il termine per la presentazione degli emendamenti fissato per il prossimo 7 maggio. Da parte nostra c'è una totale apertura alle esigenze di professionisti ed imprese, per questo intendiamo risolvere la questione sistemando ogni dettaglio”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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