Codice dei contratti e sblocca cantieri: Il pensiero di Francesco Orofino, segretario di IN/ARCH

Mentre iniziano oggi le audizioni alle commissioni riunite 8a e 13a del Senato sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019,...

06/05/2019

Mentre iniziano oggi le audizioni alle commissioni riunite 8a e 13a del Senato sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e tra coloro che saranno auditi non c’è l’Istituto Nazionale di Architettura (INA/ARCH) riceviamo dal Segretario dell’Istituto arch. Francesco Orofino una nota sul citato decreto-legge n. 32/2019 che riportiamo integralmente.

“L’IN/ARCH ha espresso una posizione molto critica nei confronti del Decreto, soprattutto per quanto riguarda la progettazione delle opere pubbliche. Anche noi, come il Vice Presidente ANCE Edoardo Bianchi, pensiamo che, in materia di progettazione, il Codice non sia emendabile. Ci battiamo da tempo per l’approvazione di uno specifico Codice della Progettazione delle Opere Pubbliche, stralciando dal codice degli appalti ogni norma inerente questa materia.

Il problema del Codice e di tutti i tentativi di modifica in atto, compreso l’ultimo decreto Sblocca Cantieri, non è tanto nella specificità dei singoli meccanismi normativi del suo articolato quanto nella errata mentalità che è alla base della sua elaborazione.  

Anche le recenti proposte di modifica, a nostro parere, svelano l’ignoranza del legislatore in fatto di architettura e di progettazione architettonica. Ignorano cosa sia un’opera architettonica e cosa sia il progetto d’architettura, che si continua a considerare come un servizio e non come un’opera di ingegno.

Ignorano i ruoli ed i compiti dei diversi soggetti che partecipano al processo edilizio.

Si continua a confondere committenza e progettista delegando alla Pubblica Amministrazione ed ai suoi uffici tecnici il compito di progettare l’opera e non di programmarla e di controllarne la realizzazione.

Si ritiene lecito che il soggetto pubblico abbia tra le sue mansioni quella di elaborare anche la configurazione fisica di un’opera (errore aggravato dall’istituzione della centrale unica di progettazione e dalla reintroduzione degli incentivi del 2% per la progettazione).

Tutto ciò mentre negli altri Paesi europei è in atto uno straordinario processo si trasferimento di ruoli e competenze dalle Pubbliche Amministrazioni al mondo delle professioni. Processo motivato non solo dalla necessità di ridare efficienza ai servizi ma anche - e soprattutto - dalla scelta strategica di tornare ad investire nel terziario avanzato.

Il Codice confonde progettista e impresa di costruzioni attraverso formule di Appalto Integrato che non favoriscono l’integrazione e la collaborazione tra fase progettuale e fase realizzativa ma sostituiscono il progettista con l’impresa, contribuendo a ledere alla radice quel valore di indipendenza che alla base dell’identità di ogni professionista.

Il Codice ignora le specifiche logiche della concorrenzialità in materia di progettazione. Applica sistemi di valutazione (con le gare di progettazione) che non misurano in alcun modo la qualità intellettuale della prestazione. Non comprende che il vero ed unico capitale di un progettista è di natura intellettuale e non finanziaria.”

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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