Codice dei contratti: lo Sblocca Cantieri e il blocco dell'attuazione

Il Decreto Sblocca Cantieri ha bloccato la pubblicazione di quattro provvedimenti chiave per l'attuazione del Codice dei contratti

di Paolo Oreto - 28/01/2021

Sembra proprio che coloro che dovrebbero avere a cuore la rinascita di un comparto che soffre, ormai, da molti anni continuino a tessere una infinita tela di penelope che si traduce, come abbiamo già avuto modo di affermare, in una liturgia dell’impotenza.

Il Codice dei contratti e lo Sblocca Cantieri

Prima del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, cosiddetto Sblocca Cantieri, che alla faccia dell’appellativo non ha sbloccato mai nulla, lo stato dell’arte dei provvedimenti attuativi previsti tra i vari articoli del Codice dei contratti non è mai stato completato (dei 70 previsti ne sono stati pubblicati circa 40).

Dall’entrata in vigore dello Sblocca Cantieri e con i governi Conte giallo-verde e Conte giallo-rosso è arrivato un improvviso stop di cui hanno fatto le spese anche molti dei provvedimenti che erano pronti per la pubblicazione.

I provvedimenti attuativi bloccati

Ci riferiamo a quattro provvedimenti non emanati anche se pronti, di assoluto interesse, che avrebbero dovuto riversarsi quasi integralmente nel Regolamento attuativo previsto dallo Sblocca Cantieri e predisposto dalla Commissione Greco, che non ha ancora mai visto la luce e che difficilmente la vedrà.

Entrando nel dettaglio, parliamo:

  1. del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo originariamente previsto all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti pubblici con cui dovevano essere definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali;
  2. del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC originariamente previsto all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, con cui, al fine di favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dovevano essere disciplinati i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che dovevano essere posseduti dal concorrente ed i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare;
  3. del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC, originariamente previsto all’articolo 102, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, con cui dovevano essere disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione;
  4. delle linee guida Anac, originariamente previste all’articolo 197, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, con cui dovevano essere definiti per la partecipazione alle procedure da parte dei contraenti generali ulteriori requisiti di un’adeguata capacità economica e finanziaria, di un’adeguata idoneità tecnica e organizzativa e di un adeguato organico tecnico e dirigenziale.

Provvedimenti che erano pronti per la pubblicazione ma sono stati bloccati con la modifica dei relativi articoli del Codice dei contratti da cui nascevano. Con la "promessa" di un Regolamento unico di cui si sono perse le tracce.

Ricordiamo che:

  • il decreto di cui al n. 1 aveva già ottenuto il parere del Consiglio di Stato n. 22 del 10 gennaio 2017, il Parere della Conferenza n. 121/CU del 5 ottobre 2017 e l’approvazione del Consiglio superiore dei lavori nell'adunanza del 25 maggio 2018;
  • per il provvedimento di cui al n. 2 l'Anac aveva riproposto in data 12/05/2017 le consultazioni, chiuse il 13 luglio 2017 e, successivamente, aveva predisposto ed inviato al MIT la proposta di DM; in data 21 marzo 2018 il testo è stato trasmesso al Consiglio di Stato che si è espresso con il  parere n. 1126 del 27 aprile 2018, approvando la bozza del provvedimento;
  • il decreto di cui al punto n. 3 era stato messo a punto dal MIT ed approvato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici nelle adunanze del 23 marzo e del 25 maggio 2018;
  • per le linee guida di cui al punto 4, l’ANAC aveva attivato una consultazione terminata il 3 maggio 2017, poi è arrivato il parere del Consiglio di Stato n.1479 del 21 giugno 2017 ma il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (primo correttivo al Codice) ha stabilito che per la qualificazione deve essere utilizzato un decreto del MIT e non più linee guida Anac (in questo caso si comprende bene come tali linee guida avrebbero potuto essere trasfuse in un provvedimento del MIT).

In pratica con un’attenta analisi dei documenti è possibile ritrovare:

  • negli articoli dal 78 al 126 contenuti nella Parte II, Titolo IV rubricato “Progettazione dei lavori” gran parte di quanto contenuto nel decreto del MIT approvato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici (leggi articolo)
  • negli articoli dal 74 al 77 contenuti nella Parte II, Titolo III rubricato “Avvalimento” gran parte di quanto contenuto nel decreto del MIT su cui si è espresso il Consiglio di Stato (leggi articolo);
  • negli articoli dal 189 al 212 contenuti nella Parte II, Capo V rubricato “Collaudo” gran parte di quanto contenuto nel decreto del MIT su cui si è espresso il Consiglio superiore dei Lavori pubblici (leggi articolo);
  • negli articoli dal 64 al 73 contenuti nella Parte II, Titolo II, Capo VI rubricato “Qualificazione del contraente generale” gran parte di quanto contenuto nelle linee guida predisposte dall’Anac sulle quali si è espresso il Consiglio di Stato (leggi articolo).

Conclusione

La conclusione della storia di oggi è che sono stati messi da parte quattro provvedimenti già pronti per essere pubblicati e si è preferito, con la novità del Regolamento unico, utilizzare le previgenti norme contenute nel vecchio Regolamento n. 207/2010, che ancora vive seppure in stralcio.

Una tela di Penelope tutta italiana che ben si inserisce nella, da noi definita, liturgia dell’impotenza.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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