Comune di Menfi (AG): nuovo bando di consulenza gratuita per professionisti

Famoso per l’acqua cristallina, le spiagge di sabbia fine e il buon vino, il Comune di Menfi (AG) entra di diritto nel novero delle stazioni appaltanti che i...

09/08/2019

Famoso per l’acqua cristallina, le spiagge di sabbia fine e il buon vino, il Comune di Menfi (AG) entra di diritto nel novero delle stazioni appaltanti che in barba alla legge sull’equo compenso decidono di mortificare il lavoro intellettuale dei professionisti pubblicando bandi di consulenza a titolo gratuito.

Dopo l’ultimo caso del comune di Bompietro (PA), che Fondazione Inarcassa aveva diffidato per il ritiro immediato, il Comune di Menfi, dimenticando quanto previsto dall'art. 19- quaterdecies del D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha introdotto il principio dell’equo compenso, ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico di consulenza esterna a titolo gratuito  per assistenza tecnica per l’accesso ai fondi FEASR e attività di animazione socio-economica nel territorio comunale per l’accesso ai fondi del GAL “Valle del Belice”.

Si attende un intervento delle Associazioni di categoria per il ritiro di questo nuovo bando che, ricordiamo, oltre ad andare contro alla nuova legge sull’equo compenso, va in rotta con l'art. 24, commi 8, 8-bis e 8-ter del Codice dei contratti che riportiamo di seguito, lasciando come sempre a voi ogni commento.

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati  dalle stazioni appaltanti  quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6.

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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