Con la riforma della disciplina, il Condominio diventa virtuale

La riforma del condominio, dopo un lungo iter che ha visto Camera e Senato lavorare sulla proposta di disegno di legge, sembra essere arrivata alle battute f...

18/09/2012
La riforma del condominio, dopo un lungo iter che ha visto Camera e Senato lavorare sulla proposta di disegno di legge, sembra essere arrivata alle battute finali con nuove ed interessanti novità rispetto all'ultima bozza di ddl. Le modifiche alla disciplina che regola i rapporti all'interno del condominio non servirà ad evitare lunghe, noiose e spesso inutili assemblee, ma cercherà di proiettarlo nel web attraverso siti interattivi che consentiranno ad ogni condomino di controllare quotidianamente le sue spese.

Rispetto all'ultima bozza del 26 gennaio 2012, l'ultima versione del ddl approdata ieri alla Camera contiene interessanti novità, tra le quali:
  • Impianto di riscaldamento - il condomino, ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell'impianto condominiale, e questi, nell'arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio, può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa. In tali casi il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
  • Impianto di videosorveglianza - le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
  • Assicurazione professionale dell'amministratore - l'amministratore, all'atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.
  • Convocazione assemblea - L'avviso di convocazione può essere consegnato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani. L'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi in un giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, hanno stipulato intese con lo Stato.
  • Revisione tabelle millesimali - I valori delle tabelle millesimali possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
    • quando risulta che sono conseguenza di un errore;
    • quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
  • Condominio on line - Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei rendiconti mensili di cui all'articolo 1129, settimo comma, dei documenti di cui all'articolo 1130, numeri 7), 8), 9 e 10), del codice e degli altri documenti espressamente previsti dalla delibera assembleare. L'aggiornamento del sito avviene con cadenza mensile, salvo diversa previsione dell'assemblea. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Gli unici dubbi dell'ultima bozza riguardano l'istituzione presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio del Registro degli amministratori di condominio (art. 26) e del Registro del Repertorio dei condominii (art. 25) per i quali il Governo si è già espresso negativamente per l'onerosità delle norme e l'aggravio, in termini burocratici, che da esse scaturirebbe.

© Riproduzione riservata