Concorsi pubblici: titolo di agrotecnico equipollente a quello di perito agrario

Per l'accesso alle procedure selettive e ai pubblici impieghi, è pacifica l’equipollenza dei titoli di studio, delle abilitazioni e delle iscrizioni ai relat...

08/01/2018

Per l'accesso alle procedure selettive e ai pubblici impieghi, è pacifica l’equipollenza dei titoli di studio, delle abilitazioni e delle iscrizioni ai relativi albi professionali, per il diploma di perito agrario e quello di agrotecnico.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 27 novembre 2017, n. 5550 che ha ribadito l’illegittimità di un concorso riservato a diplomati “periti agrari”, con iscrizione obbligatoria al predetto Albo professionale invece che all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Secondo Palazzo Spada i due diplomi sono equipollenti e, pertanto, non sono possibili discriminazioni concorsuali in tal senso. Ciò confermerebbe anche la possibilità per i diplomati “periti agrari” di iscriversi liberamente nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Il commento del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

La vicenda a cui il Consiglio di Stato ha messo fine riguarda un concorso pubblico, indetto dalla Provincia di Sassari nell’ormai lontano 2010, che erroneamente escludeva gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; la riammissione di questi ultimi, operata a seguito di un intervento del Collegio Nazionale, ha provocato poi diversi ricorsi “incrociati” che hanno riguardato soggetti iscritti sia all’Albo degli Agronomi e Forestali che a quello dei Periti agrari, oltre ad iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati i quali ultimi, sono infine usciti vittoriosi dal confronto giudiziario, anche grazie al costante supporto del Collegio Nazionale della categoria.

Ciò nonostante, dopo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2016 (la n. 172) il Collegio Nazionale dei Periti agrari ha voluto proporre un nuovo ricorso, rivendicando di essere gravemente danneggiato dalla citata sentenza, che si era favorevolmente pronunciata sull’equipollenza dei titoli e delle abilitazioni professionali.

Tuttavia le pretese del Collegio Nazionale dei Periti agrari, al nuovo esame del Consiglio di Stato, si sono rivelate infondate e, con la sentenza n. 5550/2017, depositata nei giorni scorsi, il ricorso è stato dichiarato “inammissibile” con altresì la condanna dei Periti agrari alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore degli Agrotecnici.

Piena soddisfazione per il positivo esito dell’intricata vicenda processuale è stata espressa dal Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi, che ha dichiarato “Con la sentenza n. 5550/2017 del Consiglio di Stato viene messa la parola «fine» ad una vicenda, quella dell’equipollenza dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali, che si trascinava da fin troppo tempo, solo per alimentare sterili polemiche. Il Consiglio di Stato ci restituisce così piena certezza del diritto”.

La sentenza n. 5550/2017 del Consiglio di Stato accerta altresì i seguenti principi di diritto:

  • l’applicazione ai concorsi pubblici (che richiedono l’iscrizione in un Albo professionale) del principio dell’assorbenza dei titoli superiori, cioè a dire che il possesso di un titolo di studio di livello maggiore “include” in qualche modo anche le competenze del titolo sottostante;
  • l’equipollenza dei titoli di studio così come indicati dalla legge, che da oggi in poi non può più essere messa in discussione;
  • che l’equipollenza dei titoli di studio non può essere disgiunta dalla conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale e, dunque, anche in questo ambito non vi possono più essere discriminazioni in ragione dell’Albo professionale scelto per svolgere la propria attività.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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