Consiglio Nazionale Ingegneri: il Ministero di Giustizia si esprime su spese e rappresentanza

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è l'organismo che rappresenta istituzionalmente, sul piano nazionale, gli interessi rilevanti della categoria professi...

07/12/2016

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è l'organismo che rappresenta istituzionalmente, sul piano nazionale, gli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri ed è un ente pubblico non economico, a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, alimentato principalmente attraverso i contributi degli iscritti.

A mettere la parola "fine" su un dubbio che va avanti da anni è direttamente il Ministero della Giustizia in risposta all'interrogazione parlamentare (leggi articolo) presentata per avere informazioni sulla gestione economica e finanziaria del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e sul suo potere di rappresentanza.

Sui punti il Ministero di Giustizia è stato sufficientemente chiaro affermando che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è un ente pubblico non economico sottoposto all'attività di vigilanza del Ministero della Giustizia e disciplinato dalla Legge n. 1395/1923, dal R.D. n. 2537/1925, dal D.Lgs. n. 382/1944 e dal D.P.R. n. 169/2005. Ciò premesso, il Ministero ha subito chiarito che il CNI è l'organismo che rappresenta istituzionalmente, sul piano nazionale, gli interessi rilevanti della categoria professionali degli ingegneri ed è un ente pubblico non economico, a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, alimentato principalmente attraverso i contributi degli iscritti. Per questo motivo il CNI determina la propria organizzazione attraverso appositi regolamenti e nel rispetto della legge.

Sui Consigli Nazionali e gli Ordini professionali il Ministero di Giustizia ha solo una funzione di vigilanza finalizzata a garantire il funzionamento degli enti rappresentativi, che si estrinseca nel potere di scioglimento del Consiglio che non sia in grado di svolgere, per qualsiasi ragione, le proprie attribuzioni regolamentari, quando decorso il termine previsto dalla legge il Consiglio deve essere rieletto, oppure nel caso in cui il Consiglio stesso, richiamato all'osservanza degli obblighi imposti per legge, persista nella loro violazione.

Ciò premesso, il Ministero di Giustizia ha affermato che la valutazione della legittimità delle decisioni sulle spese deliberate dal Consiglio, esula dai poteri di vigilanza del Ministero stesso. E', infatti, il CNI stesso che, nell'esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile, si assume la responsabilità politica e giuridica del proprio bilancio, che può essere sindacata attraverso gli istituti previsti dalla legge a tutela dei professionisti rappresentati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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