Consiglio di Stato: Centrali di committenza responsabili della procedura

Nelle gare indette da una centrale di committenza la stessa è l'unico responsabile della procedura. È questo il riassunto della recente Sentenza del Consigli...

22/11/2017

Nelle gare indette da una centrale di committenza la stessa è l'unico responsabile della procedura. È questo il riassunto della recente Sentenza del Consiglio di Stato 8 dicembre 2017, n. 1562 che fornisce un chiarimento in merito al soggetto responsabile nel caso di gare indette ed affidate da altri organi amministrativi ad una Centrale di Committenza.

Nella sentenza i giudici di palazzo Spada precisano che “la presa d’atto dell’amministrazione comunale a favore del quale il servizio aggiudicato dalla centrale di committenza dovrà essere eseguito costituisce atto meramente consequenziale rispetto all’aggiudicazione disposta da quest’ultima, che non determina alcuna nuova ed autonoma lesione nei confronti dell’impresa che ha impugnato gli atti della procedura di gara e che conseguentemente è destinata ad essere caducata per effetto dell’eventuale annullamento di questi ultimi”.

Il Consiglio di Stato aggiunge, anche che “quand’anche verificatosi nel caso di specie, l’errore materiale avrebbe richiesto un’apposita rettifica del bando e del disciplinare di gara da parte della Centrale di committenza, fatta con le stesse forme di detti atti, e non già un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento, come invece avvenuto in concreto ... In difetto di ciò non è consentito nemmeno all’amministrazione aggiudicatrice di disapplicare il regolamento imperativo della procedura di affidamento da essa stessa predisposto, ed al quale la stessa deve comunque sottostare”.

In pratica in caso di gara indette e gestite in via esclusiva da una centrale di committenza, tale Organismo è l'unico soggetto responsabile diretto della procedura e legittimato passivo nel giudizio di impugnazione.

In allegato la sentenza della Consiglio di Stato 8 novembre 2017, n. 5162.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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