Consiglio di Stato: La conoscenza dei richiedenti il sopralluogo non viola la segretezza

Il Consiglio di Stato con la sentenza 4 settembre 2019, n. 6097 interviene precisando che “la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto d...

17/09/2019

Il Consiglio di Stato con la sentenza 4 settembre 2019, n. 6097 interviene precisando che “la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo non integra violazione dell’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure aperte, in relazione all’«elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime» (art. 53, comma 2, lett. a), poiché la richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità alla stazione appaltante non costituisce elemento infallibilmente sintomatico, anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta”.

Uno dei motivi di appello riguardava la violazione del principio di segretezza, di cui all’art. 53 del Codice dei contratti. A seguito dalla previsione contenuta nel disciplinare di gara, per cui  le richieste di sopralluogo e le relative risposte sarebbero state pubblicate sul portale telematico, senza prescrizione di anonimato, la stazione appaltante avrebbe consentito ai potenziali concorrenti di conoscere quali fossero le imprese che avevano partecipato alla gara, attraverso la pubblicazione delle richieste di sopralluogo sul portale telematico.

I giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che la contestata violazione della segretezza si sarebbe consumata, al più tardi, al momento della pubblicazione delle richieste di sopralluogo e non già a chiusura della gara, sicché la relativa censura è irrimediabilmente tardiva, come ha statuito il primo giudice, con motivazione che va quindi anche essa immune da censura.

Per il Consiglio di Stato è evidente che, secondo la stessa prospettazione dell’appellante, la sola

In allegato la sentenza 4 settembre 2019, n. 6097.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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