Consiglio di Stato: Parere sulla normativa applicabile agli affidamenti dei servizi sociali

Su richiesta dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) il Consiglio di Stato con il parere 20 agosto 2018, n. 2052 si è espresso sulla normativa applicab...

23/08/2018

Su richiesta dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) il Consiglio di Stato con il parere 20 agosto 2018, n. 2052 si è espresso sulla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del combinato disposto del Codice appalti (dlgs n.50/2016) e del Codice del terzo settore (dlgs n.117/2017).

Per i giudici di Palazzo Spada le procedure di affidamento di servizi sociali prive di carattere selettivo, oppure volte ad affidare un servizio che sarà svolto dall'affidatario in forma integralmente gratuita non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice appalti mentre, quando il servizio sarà svolto dall'affidatario in forma onerosa, le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del terzo settore sono soggette al Codice dei contratti, al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore.

E’, in special modo, necessario che sia acclarata l’assenza di qualunque remunerazione a carico del soggetto pubblico affidante, quale che ne sia la formale denominazione e qualunque sia il meccanismo economico o contabile anche indiretto, al personale volontario o dipendente e direttivo dell’ente e, altresì, che non ricorrano forme di forfetizzazione dei rimborsi né di finanziamento a fondo perduto, né di finanziamento, acquisto o contributo in conto capitale.

Solo la sicura esclusione di ogni possibile ripianamento con risorse pubbliche del costo dei fattori produttivi utilizzati dall’ente e l’assenza di alcuna forma di incremento patrimoniale anche se finalizzato al servizio stesso dimostrano, infatti, l’oggettiva assenza dell’economicità e, dunque, determinano l’ascrizione del servizio entro la categoria dei servizi non economici di interesse generale, con conseguente fuoriuscita dall’ambito oggettuale del Codice dei contratti.

Con il parere in argomento, il Consiglio di stato dà alcuni chiarimenti anche sulle convenzioni di cui all'art. 56 del dlgs. n. 117 del 2017 che costituiscono la problematica modalità di gestione dei rapporti tra amministrazioni pubbliche ed enti del terzo settore.

In particolare in riferimento a quanto disposto al terzo comma dell'art. 56, secondo cui “l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” i giudici di Palazzo Spada osservano che sono enunciati principi essenzialmente riconducibili nell'ambito dell'imparzialità e della trasparenza e “costituenti il contenuto imprescindibile di ogni procedimento di valutazione comparativa, o ad evidenza pubblica in senso ampio”. Ed aggiungono, anche, che “Ciò significa che il procedimento volto alla scelta dell’organizzazione di volontariato o dell’associazione di promozione sociale per la stipula di una convenzione finalizzata allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale non è permeato dal principio di concorrenzialità, ma solamente da quello di parità di trattamento”.

Aggiunge il Consiglio di Stato che:

  • nel caso in cui le circostanze di fatto pongano in evidenza che il ricorso alla convenzione concreti un comportamento vietato in quanto distorsivo del confronto competitivo tra operatori economici in un mercato aperto alla concorrenza, piuttosto che ricorrere ad improprie forzature logico-interpretative, appare corretto rimettere alla valutazione dell’ANAC la eventuale disapplicazione dell’art. 56 del d.lgs. n. 117 del 2017;
  • ancora più opportuno potrebbe essere l’intervento in sede di aggiornamento delle “Linee guida per l’affidamento di servizi ed enti del terzo settore ed alle cooperative sociali” (Delibera ANAC n. 32 del 2016), allo scopo di bene perimetrare l’ambito del ricorso consentito alle convenzioni (pacificamente, ad esempio, per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza con le organizzazioni di volontariato, disciplinato dall’art. 57 del d.lgs. n. 117 del 2017), al contempo delimitando il concetto di rimborso spese.

In allegato il Parere 20 agosto 2018, n. 2052.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata