Contabilizzazione del calore e Recupero edilizio: nuovi chiarimenti sulle detrazioni fiscali

Le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore, che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali...

09/05/2016

Le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore, che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016 (D.Lgs. n. 102/2014), rientrano tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici?

A questa e ad altre interessanti domande prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti, ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 6 maggio 2016. In riferimento alla contabilizzazione del calore, le Entrate hanno chiarito in che misura sono agevolabili le spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. In particolare, queste spese sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in quanto sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico (per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro). Viene, inoltre, specificato che queste spese danno diritto alla detrazione più vantaggiosa prevista per interventi di riqualificazione energetica (pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro) nel caso in cui l’installazione avviene insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Contabilizzazione del calore con Excel

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L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche in merito alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di decesso del comodatario e trasferimento della detrazione. In particolare, in questa fattispecie, il de cuius, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non rientra nell’asse ereditario. Le Entrate hanno chiarito che il figlio possa, comunque, fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius anche se l’immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio. Ciò in quanto è erede del de cuius e, in qualità di proprietario dell’immobile, ha titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che, nel rispetto delle disposizioni richiamate, l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile medesimo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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